Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34211 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28171/2015 proposto da:

A.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CASULLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già Equitalia Basilicata S.p.A. – Agente della Riscossione per le Province di Potenza e Matera), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTA MATTEO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 984/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO

che:

1. Con sentenza del 15.5.20155 la corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del 16.10.13 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione a preavviso di ipoteca e successiva iscrizione ipotecaria per contributi previdenziali dovuti dal 1997 al 2006, ritenendo non prescritti i relativi crediti in ragione di due richieste di dilazione ed una di rateizzazione del debito (che avevano rispettivamente interrotto il termine e comportato rinuncia ad avvalersi della prescrizione).

2. In particolare, prodotti dall’INPS ritualmente estratti meccanografici da cui risultavano le richieste predette – la corte territoriale ha d’ufficio ordinato l’esibizione degli originali delle istanze predette e, acquisita la relativa (parziale) esibizione, ha fondato sui documenti acquisiti la decisione.

3. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria, il contribuente, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione, mentre l’Inps ha prodotto delega.

CONSIDERATO

che:

4. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 210,416 e 407 c.p.c., per aver ordinato l’esibizione di documenti essenziali sebbene la parte fosse decaduta dalla relativa produzione ed essendo stato prodotto dall’Inps in giudizio solo atto proveniente dalla stessa amministrazione, del tutto inidoneo in sé a dimostrare quanto poi oggetto dell’ordine di esibizione.

5. Il motivo è infondato. La richiesta di esibizione è stata effettuata ritualmente (com’e’ consentito anche al giudice di appello: Sez. 5, Sentenza n. 13152 del 11/06/2014, Rv. 631140-01) per corroborare risultanze di atti che già hanno valore probatorio.

6. Infatti, da un lato le istanze di dilazione e rateizzazione risultavano dalla risposta dell’INPS, che è atto amministrativo, avente in quanto tale valore probatorio: non vi è dubbio infatti che (Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012, Rv. 621447-01; Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 24/02/2004, Rv. 570463-01) gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa.

7. Dall’altro lato, l’esibizione riguardava documenti relativi a fatti già tempestivamente dedotti dalle parti e ritualmente già portati al processo.

Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018, Rv. 648821-01) che, nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. Nel senso che il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse; (anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016, Rv. 641437-01).

8. In tal contesto, correttamente la corte territoriale ha acquisito i documenti e, sulla base di tutto il quadro probatorio delineato, ha deciso la causa, attenendosi al principio già affermato da questa Corte (Sez. 6-L, Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015, Rv. 638060-01) secondo il quale il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l’intera sorte, riconosce i diritti dell’istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.

9. Spese secondo soccombenza, in favore del solo concessionario, non avendo l’INPS svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del solo concessionario, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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