Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34213 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28961/2017 proposto da:

A.A.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI n. 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO GIUDICE, GIUSEPPE DI ROSA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 322/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. I ricorrenti in epigrafe indicati, medici che avevano frequentato la Scuola di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo negli compresi tra il 1999 ed il 2006, hanno impugnato per la cassazione, formulando quattro motivi di gravame, la sentenza n. 412/2017 resa dalla Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede (che confermava nel resto) aveva dichiarato che essi avevano diritto alla rideterminazione triennale dell’importo delle borse di studio di cui erano stati titolari a decorrere dal triennio 1994/1997 con l’applicazione della percentuale di miglioramento dello stipendio tabellare minimo previsto dai CC.NN.LL. per i medici neoassunti dipendenti del SSN, con condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere a ciascuno di loro le conseguenti differenze della borsa di studio per i periodi di rispettiva fruizione e, comunque, successivi al 3.11.2005, oltre interessi.

2. L’Università degli Studi di Palermo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e la Regione Sicilia non hanno svolto attività difensiva.

3. Il P.G. non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 68 del 1999, art. 6; D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300; art. 189 Trattato CEE, art. 1, all. 1 Dir. 93/16/CE, D.Lgs. n. 370 del 1999, art. 11, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dal mancato riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla omessa decretazione ministeriale prevista dal D.Lgs. citato e dal mancato riconoscimento del risarcimento del danno di natura indennitaria per mancata o ritardata attuazione della disciplina comunitaria. Sostengono che erroneamente la sentenza impugnata non aveva loro riconosciuto il risarcimento del danno, di natura indennitaria, per mancata e/o errata attuazione della disciplina comunitaria.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, conv. in L. n. 483 del 1993; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 488 del 1999, art. 32, comma 12; L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 36, per non essere stato riconosciuto il diritto all’indicizzazione della borsa di studio rimasta bloccata rispetto ai coefficienti ISTAT nel periodo compreso tra il 1992 ed il 2006. Si reitera la questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni per violazione del principio comunitaria di adeguata remunerazione.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per l’applicazione della prescrizione decennale, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in merito all’erroneo computo del termine a quo prescrizionale in ordine al riconosciuto diritto al riadeguamento triennale delle borse di studio.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1, 2 e 3, nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla mancata declaratoria della legittimazione passiva e della responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministeri evocati e dell’Università degli Studi di Palermo.

6. Preliminarmente deve darsi atto che, in ordine all’avvenuto riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti alla rideterminazione triennale dell’importo delle borse di studio, di cui sono stati titolari a decorrere dal triennio 1994/1997, come indicato nello storico del presente provvedimento, si è formato un giudicato interno non avendo le Amministrazioni resistenti impugnato sul punto la sentenza di secondo grado. La relativa statuizione, in questa sede, è divenuta, pertanto, intangibile.

7. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

8. L’indirizzo espresso da questa Sezione, con le sentenze n. 794 del 2014 e n. 15362 del 2014 e recepito anche da altre Sezioni di questa Corte, cui si intende dare continuità, è nel senso che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 con le relative successive modificazioni) ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente tra Università e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti: contratto che, come si è detto, non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

9. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che economico). La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi e’, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 96/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e i relativi obblighi risultano già attivati dallo Stato Italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

10. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, in relazione al profilo economico, come confermano le pronunce di legittimità che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, anche a prescindere dalle questioni connesse alla svalutazione monetaria.

11. Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, ed il relativo meccanismo di retribuzione non possono, pertanto, ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, di talché non è ipotizzabile un risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi, per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, derivanti dalle direttive comunitarie (cfr. Cass. 14.3.2018 n. 6355; Cass. 29.5.2018 n. 13445; Cass. n. 8503/2020).

12. Il secondo motivo è anche esso infondato.

13. Devono, infatti, qui confermarsi gli orientamenti – in ordine alle censure su diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata – maturati presso questa Corte, in merito all’insussistenza del diritto dei medici specializzandi titolari di borsa di studio secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 2001, all’aggiornamento delle somme previsto da tale normativa (cui poi è succeduto, dall’anno 2007, il nuovo trattamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 ed ai D.P.C.M. attuativi del 2007) e ciò con riferimento, per quanto sopra detto, alla chiesta indicizzazione annuale delle borse di studio.

14. Invero, rispetto a tale tematica, Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449 e Cass. n. 9104/2021 costituiscono solo gli ultimi più compiuti arresti di un orientamento in realtà mai incrinatosi, secondo cui “in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato” (così Cass. 18670/2017 cit.; tra le molte precedenti v. Cass. 26 maggio 2011, n. 11565; Cass. S.U. 16 dicembre 2008, n. 29345); sol aggiungendosi, rispetto all’assetto della normativa quale già riepilogato da Cass. 4449/2018 cit., che il blocco stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (Legge Finanziaria 2003, secondo cui “le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67 e da ultimo della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22… contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (comma 1)”) è stato poi prorogato successivamente con la L. n. 266 del 2005, art. 1, secondo cui appunto “della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36…. continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008”, sicché esso è rimasto operativo per tutto il periodo oggetto del presente giudizio.

15. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento.

16. Invero, escluso nella fattispecie in esame l’inadempimento per lo Stato Italiano dell’obbligo di recepire la Direttiva 93/16/CE (per le ragioni addotte con riguardo al primo motivo e agli anni in cui i medici ricorrenti hanno frequentato le scuole di specializzazione) e rilevato che il mero riadeguamento della borsa di studio è stato ancorato, dalla Corte territoriale, al criterio della rideterminazione triennale in funzione dei miglioramenti stipendiali stabiliti dalla Contrattazione Collettiva per i medici neo assunti del SSN, il relativo termine di prescrizione non poteva che essere quello, come statuito dai giudici di seconde cure, quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5.

17. In ordine, invece, alla individuazione della decorrenza del suddetto termine prescrizionale, la Corte di appello ha rilevato che tale momento avrebbe dovuto essere quello della notificazione del ricorso di primo grado in difetto di allegazione e prova di atti interruttivi anteriori alla notificazione di detto ricorso avvenuta nel novembre del 2010.

18. I ricorrenti si dolgono che era stata omessa la valutazione della circostanza relativa al deposito, nella loro produzione di primo grado, dei documenti riguardanti il tentativo di conciliazione esperito nel maggio del 2008, come da pedisseque ricevute in atti.

19. La censura presenta, però, profili di inammissibilità, non essendo pertinente a tutta la ratio decidendi della gravata pronuncia, in quanto nulla è stato detto circa la allegazione della circostanza nel giudizio di primo grado, che la Corte di merito ha comunque ritenuta necessaria per la valida proposizione dell’eccezione di interruzione, avendo appunto sottolineato il “difetto di allegazione e prova” e non solo, quindi, la carenza probatoria documentale.

20. Il quarto motivo e’, invece, parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

21. Invero, in ordine alla legittimazione passiva e alla responsabilità solidale del diritto riconosciuto, deva darsi continuità all’orientamento già espresso da questa sezione (Cass. n. 15634/2018; Cass. n. 18710/2016), nonché ora dalla sezione terza (Cass. n. 5706/2019) di questa Corte, in parziale superamento di quanto precedentemente ritenuto, secondo cui la legittimazione, nella peculiarità della fattispecie, spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro) quale titolare della potestà non solo di ripartizione, ma anche di assegnazione degli importi alle Università, oltre che al Ministero della Salute e al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (quali proponenti della ripartizione o officiati della determinazione concretate degli interventi), in via tra loro solidale, come del resto sempre ritenuto, rispetto ad essi, dalla giurisprudenza sopra citata.

22. A questi va affiancata la responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio, di cui i Ministeri evocati costituiscono articolazioni del Governo della Repubblica (Cass. n. 6029/2015 e Cass. n. 765/2016), non risultando, altresì, la proposizione di eccezione di carenza di legittimazione passiva, sullo specifico punto, da parte delle Amministrazioni intimate.

23. Le Università, invece, risultando estranee ad ogni onere di stanziamento di somme ed essendo incaricate della sola gestione del rapporto finale con gli specializzandi, operano come delegate al pagamento (art. 1269 c.c., comma 1, delle borse di studio e di quanto ad esse consegue, restando prive, come tali, di legittimazione sostanziale rispetto all’azione dei borsisti-creditori (Cass. 29880/2019).

24. La Regione Sicilia non è stata destinataria, nella formulazione della censura, di alcuna richiesta.

25. Alla stregua di quanto esposto, respinti i primi tre motivi, il quarto può essere accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione sul punto della gravata sentenza.

26. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, in relazione alla rideterminazione triennale delle borse di studio ai ricorrenti, vanno condannati in solido la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (ora Ministero dell’Università e della Ricerca) ed il Ministero della Salute.

27. Quanto alle determinazioni sulle spese dei gradi di merito, vanno confermate quelle disposte dalla Corte territoriale con l’unica differenza che, tenute al pagamento di esse, in solido, vanno dichiarate le Amministrazioni soccombenti sopra indicate.

28. Per quelle del presente giudizio di legittimità, l’accoglimento in minima parte del presente ricorso e la complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione e alla individuazione dei soggetti responsabili inducono invece a compensarle.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo per quanto di ragione, rigettati il primo, il secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli odierni ricorrenti hanno diritto alla rideterminazione triennale dell’importo delle borse di studio di cui sono stati titolari a decorrere dal triennio 1994/1997 con la percentuale di miglioramento dello stipendio tabellare minimo previsto dai CC.NN.LL. per i medici neo assunti dipendenti del SSN e, per l’effetto, condanna in solido la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute a corrispondere a ciascuno degli odierni ricorrenti le conseguenti differenze delle borse di studio per i periodi di rispettiva fruizione e, comunque, successivi al 3.11.2005, oltre interessi. Dichiara compensate per 3/4 le spese processuali del doppio grado e condanna in solido la Presidenza del Consiglio, in Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute a rifondere la rimanente parte che liquida, per il primo grado, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, e in Euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri di legge, per il secondo grado. Compensa quelle relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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