Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34219 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2181/2015 R.G R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano, presso cui elettivamente domiciliano in Roma alla via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3025/14, pronunciata in data 12 maggio 2014, depositata in data 10 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro T.G. per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3025/14, pronunciata in data 12 maggio 2014, depositata in data 10 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dei contribuenti, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento derivante dall’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2006;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato la cartella di pagamento ritenendo che l’ufficio non avesse provato la valida notifica dell’avviso di accertamento presupposto;

a seguito del ricorso, il contribuente si costituisce e resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della controversia, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e degli artt. 112,156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

il motivo è fondato e va accolto;

l’art. 19, dopo aver indicato una serie di atti autonomamente impugnabili, al comma 3 prevede:” Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”;

pertanto, dal tenore testuale della norma si evince che la disposizione in esame non impone al contribuente, come emerge con chiarezza dall’uso del verbo “consentire”, alcun onere di impugnare cumulativamente l’atto successivo e l’atto presupposto, del quale sia stata omessa la notificazione, ma piuttosto offre al contribuente l’opportunità, affidata alla sua libera scelta, di contrastare con un solo atto la pretesa tributaria ed ottenere così una pronuncia che non esaurisca i propri effetti nella dichiarazione di annullamento dell’atto successivo, ma si estenda anche all’atto presupposto, investendo radicalmente e per intero la pretesa dell’amministrazione finanziaria;

come questa Corte ha chiarito, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018);

nel caso di specie, secondo quanto riportato dallo stesso controricorrente, il contribuente aveva impugnato con ricorso alla C.t.p. di Milano la cartella di pagamento, deducendone la nullità per l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, l’intervenuta decadenza della pretesa tributaria, nonché nel merito l’infondatezza della pretesa tributaria, in quanto l’amministrazione finanziaria non aveva attivato il contraddittorio prima della emissione dell’atto impositivo, peraltro viziato da errori di metodo e di calcolo;

la C.t.p aveva integralmente rigettato il ricorso del contribuente, il quale, con l’appello, aveva riproposto alla C.t.r., le stesse doglianze avanzate in primo grado, con riferimento sia alla nullità della cartella di pagamento, per l’omessa o l’invalida notifica dell’avviso di accertamento presupposto, sia all’infondatezza nel merito della pretesa tributaria, per la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e per gli errori di metodo e di calcolo nella determinazione del reddito sintetico;

la C.t.r. si e’, invece, limitata ad annullare la cartella di pagamento, sul presupposto che l’ufficio non avesse dimostrato la valida notifica dell’avviso di accertamento presupposto, senza valutare se il contribuente avesse impugnato anche il merito della pretesa tributaria oggetto dell’atto impositivo, con ciò manifestando la volontà di ottenere una pronuncia che non esaurisse i propri effetti nella dichiarazione di annullamento dell’atto successivo, ma si estendesse anche all’atto presupposto;

dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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