Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34221 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4349/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Partecipazioni & Strategie s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Chessa Miglior e dall’Avv. Anna Rita Danza, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense, 104, presso Antonia De Angelis per procura speciale a margine al controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sardegna n. 45/5/12, depositata il 6.8.2012.

Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 11.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale a carattere generale e del relativo pvc, emetteva, per l’anno di imposta 2006, un avviso di accertamento, fondato su n. 8 rilievi, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, nei confronti di Partecipazione & Strategie s.r.l.

Il ricorso alla CTP di Cagliari veniva rigettato.

Sull’appello della contribuente la CTR della Sardegna, con sentenza n. 45/5/2012, depositata il 6.8.2012, accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento ai rilievi 2,3,7, lo rigettava con riferimento ai rilievi 1,5,6 e 8, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione al rilievo 4.

La CTR osservava, per quanto ancora di interesse, con riferimento al rilievo n. 3, elevato per omessa dichiarazione di ricavi imponibili derivanti dalla differenza tra il prezzo riportato nell’atto di vendita dell’immobile ad uso albergo sito in Villasimius e il valore determinato dall’Ufficio, che il criterio di antieconomicità invocato dall’Ufficio a giustificazione dell’accertamento non poteva essere applicato in considerazione della plusvalenza realizzata e dichiarata da parte della società e che il valore dell’immobile, come dichiarato dalla parte, appariva congruo.

Con riferimento al rilievo n. 7, relativo ai compensi corrisposti a favore dell’amministratore, il giudice di appello ne affermava l’integrale deducibilità.

L’ufficio ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ufficio deduce motivazione omessa e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il travisamento delle risultanze probatorie individuabile nell’avere l’ufficio utilizzato non la perizia dell’ing. M., bensì quella redatta dall’ing. C.. Inoltre il giudice aveva erroneamente ritenuto che la perizia dell’ing. M. fosse stata redatta per determinare le capacità produttive del complesso aziendale e non per accertare il più probabile valore attuale di mercato degli immobili.

La censura è inammissibile ed infondata.

L’ufficio non riproduce, ai fini dell’autosufficienza, la perizia dell’ing. M., né quella dell’ing. C., né le produce unitamente al ricorso non consentendo all’ufficio di valutare il fondamento della contestazione.

In ogni caso la CTR ha motivato adeguatamente osservando che non sussistevano le presunzioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare la rettifica proposta. Infatti: a) l’immobile esaminato al momento della vendita era privo di un certo numero di posti letto realizzabili, dipendendo tale realizzazione da autorizzazioni il cui ottenimento non era certo; b) l’immobile si trovava sotto sequestro da oltre un anno per provvedimento dell’autorità amministrativa; c) risultava essere in completo stato di abbandono. Per tanto, osserva la CTR, non si comprende né l’applicazione della rivalutazione del prezzo posto letto al 173% (applicabile a ville e villini), poiché l’immobile in oggetto non riveste alcuna di queste caratteristiche, né tanto meno la determinazione del valore attraverso l’applicazione di una perizia elaborata per determinare la eventuale capacità produttiva del complesso aziendale e non già per la determinazione di un prezzo di vendita….. La Commissione sottolinea in ogni caso che il prezzo di vendita viene formato dal mercato e dalla libera contrattazione fra le parti (come è avvenuto in sede di asta pubblica nella quale il prezzo di aggiudicazione è stato di gran lunga inferiore a quello di perizia, nonostante la possibilità di una gara che, notoriamente, sempre si apre in relazione ad immobili appetibili siti in località turistiche, come quello in questione e che in ogni caso le eventuali perizie, da chiunque elaborate, siano esse di parte o di ufficio, possono servire ad orientare gli operatori commerciali e non già essere assunte come prezzo a valore finale di una qualsiasi transazione.

2. Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5, e art. 109, comma 5; dell’art. 2389 c.c. e dell’art. 2427 c.c., comma 1, n. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR aveva violato la disciplina relativa alla determinazione del compenso degli amministratori omettendo di pronunciare sull’effettivo fatto controverso concernente il presupposto giuridico per la distribuzione del compenso e la vera natura dello stesso. La CTR aveva affermato la deducibilità della somma senza pronunciare sulla eccepita circostanza che la delibera aveva determinato i compensi per gli anni pregressi al 2006 aggirando in tal modo la normativa sulla tassazione degli utili di partecipazione distribuiti in quanto, solo in data 11.3.2006 l’assemblea dei soci, la quale in precedenza non si era mai pronunciata in tal senso, aveva deliberato di attribuire all’amministratore un compenso.

Le censure suscettibili di trattazione congiunta sono fondate.

Secondo un indirizzo interpretativo ampiamente condiviso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389 c.c., comma 1, non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio attesa la natura imperativa ed inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche nell’interesse pubblico.

E’ stato, inoltre, precisato che la necessità della preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo (Cass. Sez. 5, 7/3/2014, n. 5349; Cass. Sez. 5, 28/10/2015, n. 21953). Pertanto, i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati (Cass. Sez. 5, n. 5349 del 2014, cit.), atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass. Sez. 5, n. 21953 del 2015, cit.).

Ne discende che l’effettivo svolgimento dell’attività gestoria non può giustificare da solo la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla sussistenza dei tali necessari presupposti (preventiva delibera assembleare per il compenso) indispensabili per conferire certezza alla spesa dedotta con conseguente irrilevanza di una delibera successiva (Cass. 7329/2021; Cass. 10308/21 e Cass. 5763/21 nonché Cass., sez. 5, 7/03/2014, n. 5349; Cass. Sez. 6-5, ord.8/6/2016, n. 11779; Cass. sez. 5, 4/9/2013, n. 20265; Cass. Se. 5, 19/7/2013, n. 17673; Cass. Sez. U., 29/8/2008, n. 21933).

La Commissione tributaria regionale riconoscendo la deducibilità, da parte della contribuente, dei compensi corrisposti al proprio amministratore, ritenendo a tal fine sufficiente la prova del relativo versamento, non si è uniformata ai suindicati principi.

La CTR non ha, infatti, esaminato la circostanza controversa, ma ha affermato la integrale deducibilità dei compensi senza verificare che gli stessi fossero stati regolarmente deliberati negli anni precedenti al 2006. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

I motivi due e tre devono essere, pertanto, accolti e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sardegna anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi due e tre, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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