LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7892-2019 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA MINOTTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3583/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 09/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
1. Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3583/2018, depositata 1149.8.2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– R.R., titolare di una impresa di autotrasporti, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, con i quali all’esito delle indagini bancarie condotte sui conti correnti del contribuente e della relativa istruttoria svolta sulle relative movimentazioni bancarie-per effetto di pagamento di fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata dalla parte ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con riliquidazione dei tributi.
La CTP di Milano rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il R. propone ricorso -illustrato da memoria- al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di quattro motivi (con il secondo, a sua volta, articolato in quattro sotto motivi), i quali recano: 1) “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente con memoria 29.2.2018 e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia”; 2.1) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle trascrizioni delle dichiarazioni rese da F.C. della Express Line s.r.l. in sede penale e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia”; 2.2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle dichiarazioni dei dipendenti della ditta individuale R.R., M.C. e Ri.Lo. e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia.”; 2.3) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle sentenze definitive di assoluzione a carico di R.R. e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia.”; 2.4) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalla sentenza pronunciata dalla CTR di Milano con la quale ha accolto il ricorso del sig. R. riferito all’anno d’imposta 2004.”; 3) “Falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 del CEDU e degli artt. 50 e 52 Carta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 4) “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso l’esame di un motivo di impugnazione e segnatamente l’eccepita violazione del combinato disposto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 10-12 e 15 (concernente le spese di giudizio)”.
– Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, fatta eccezione per i motivi sub 3) e 4) che sono, peraltro, da rigettare.
– Con i primi due motivi – il secondo nei diversi profili enucleati dal ricorrente e sopra riportati – parte ricorrente, nel dedurre violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, pone in essere, innanzi tutto, una mescolanza di censure tra di loro incompatibili, atteso che l’una esclude l’altra.
In secondo luogo, il ricorso (nella parte in esame) è assemblato, costituendo esso il risultato di una pluralità di documenti riprodotti integralmente, senza che gli stessi siano accompagnati da una selezione e/o rielaborazione sintetica dei rispettivi contenuti, non potendosi esigere -ed ancor prima ammettere- che sia la Corte a provvedere alla indagine ed alla selezione di quanto necessario alla decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 9382/2020).
Un terzo profilo di inammissibilità si rinviene, poi, nella non consentita prospettazione della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, atteso che la controversia ha fatto registrare una doppia sentenza conforme, sfavorevole al contribuente.
Per ultimo, la parte del ricorso in commento, nel lamentare l’omesso esame di documentazione, si caratterizza per genericità e finisce -del tutto inammissibilmente- con il censurare 1"apprezzamento del merito della controversia dato dalla CTR e con il prospettare una propria diversa lettura degli atti di causa.
– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla sentenza che, in sede penale, ha mandato assolto il R..
Il motivo è infondato a ragione del fatto che mancano i presupposti perché l’invocato principio possa trovare applicazione, atteso che il presente giudizio ha per oggetto annualità fiscali diverse da quella che ha costituito oggetto del processo penale (cfr. Cass. n. 21694/2020).
– Il quarto motivo ha per oggetto il regolamento processuale delle spese, adottato dalla CTR: anche tale motivo è da rigettare atteso che la sentenza impugnata ha fatto corretto, ineccepibile, uso del principio della soccombenza in tema di spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021