Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34226 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 21251/2018 proposto da:

CENTRO COMMERCIALE GOTICO soc. cons. a.r.l. in persona del legale rappresentante con sede in Piacenza, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgina Agosti del Foro di Piacenza indirizzo PEC:

agosti.giorgina.ordineavvocatipc.it;

– ricorrente –

contro

ICA – società unipersonale, Imposte Comunali Affini s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma elettivamente domiciliata in Roma viale Tiziano 110, presso lo studio dell’avv. Simone Tablò, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cardosi del Foro di La Spezia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA ROMAGNA, n. 105-818-07, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07.07.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

Il Centro commerciale gotico ha impugnato l’avviso di accertamento e la ingiunzione di pagamento per la tassa sulla pubblicità relativa alla esposizione presso il centro commerciale di undici bandiere a doppia faccia che sono state qualificate come mezzi pubblicitari. La società consortile che gestisce il centro deduce che le bandiere non sono tassabili perché non contengono il nome o l’attività di un’azienda o il nome di un prodotto ma solo figure stilizzate di donne o decorazioni floreali o diciture di benvenuto, e che peraltro negli anni precedenti al 2012 non erano mai state tassate.

Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’ICA, società di riscossione per il Comune, ha proposto appello che la CTR dell’Emilia-Romagna ha accolto rilevando che le bandiere come riprodotte fotograficamente nei documenti depositati, sono invero prive di logo ma riproducono delle figure (donne, fiori) e delle diciture di benvenuto, chiaramente finalizzate a promuovere l’immagine del soggetto pubblicizzato e contenenti un invito alle persone in transito ad entrare per effettuare acquisti; esse si devono quindi ritenere utili ad un proficuo svolgimento dell’attività di impresa. Il giudice d’appello ha escluso tuttavia le sanzioni rilevando che negli anni precedenti erano già state esposte bandiere analoghe e la società di riscossione le aveva ritenute esenti da imposta facendo sorgere in tal modo il legittimo affidamento della non tassabilità delle bandiere in questione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso la società di riscossione. La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 7 luglio 2021.

RITENUTO

che:

1.- Preliminarmente sulla eccezione di improcedibilità proposta dalla controricorrente. L’ICA deduce la improcedibilità del ricorso per cassazione per violazione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, in quanto l’originale notificato è originale informatico predisposto in formato nativo dal difensore e notificato telematicamente ed è mancante della firma autografa che sarebbe necessaria nel giudizio di legittimità, perché la Suprema Corte non ha il processo telematico; si lamenta inoltre la violazione del diritto di difesa perché non c’e’ attestazione di conformità tra l’atto notificato e quello che verrà depositato presso la cancelleria centrale della Suprema Corte.

L’eccezione è infondata. Nel 2018 il mancato avvio del processo telematico in cassazione non precludeva le notifiche di atti digitali, ma comportava la necessità di estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter (Cass. sez. un. 10266/2018). Pertanto, vigente la L. n. 53 del 1994, art. 9, l’originale del ricorso per cassazione ben poteva essere nativo digitale (e quindi privo di firma autografa) e notificato tramite PEC, con le dovute attestazioni di conformità, che nella fattispecie risultano allegate al ricorso; successivamente, per la iscrizione a ruolo è previsto il deposito di copia analogica di cui il difensore deve attestare la conformità a documento informatico da cui è tratto, e non produrre un preteso originale con firma autografa; è solo il difetto di questa attestazione che pone sulla controparte l’onere di disconoscere espressamente la conformità alla copia notificatagli (Cass. sez. un. 22438/2018; Sez. un 10266/2018). Il ricorso qui in esame è stato generato, secondo la attestazione allegata alla copia notificata, con la estensione “.p7m”; le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” anche nel ricorso per cassazione (Cass. Sez. un 10266/2018).

2.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, commi 1 e 2, nonché dell’art. 6 stesso D.Lgs..

Secondo la società per aversi messaggio pubblicitario è necessario che sia individuabile il soggetto specifico e lo specifica attività svolta dall’azienda o il prodotto offerto e non vi sarebbe alcun messaggio pubblicitario in immagini di fiori figure umane o nella dicitura “benvenuto”.

Il motivo è infondato.

In tema di imposta pubblicitaria si devono distinguere i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l’immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un’azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Cass. 1359 del 18/01/2019). Tuttavia, anche delle rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l’attenzione dell’acquirente ed invogliarlo all’acquisto (Cass. 23240/2019 e Cass.1360/2019; Cass. 1359/2019).

Nella fattispecie il giudice d’appello, con un giudizio in fatto di cui non si può sollecitare la revisione in questa sede, ha ritenuto che le bandiere esposte, considerate nel loro insieme, pur se prive di logo, ma in ragione delle figure stilizzate che esse rappresentano e della dicitura “benvenuto” costituissero un chiaro invito alle persone in transito ad entrare per gli acquisti.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la CTR ritenuto sussistente la reciproca soccombenza e disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante la necessità di considerare l’autonomia dei giudizi riuniti. La parte deduce che si tratta di due ricorsi riuniti uno dei quali e cioè quello relativo alla domanda di annullamento dell’ingiunzione è stata interamente accolta dal giudice di prima istanza, e non oggetto di censura in appello e che la liquidazione delle spese deve essere valutata con riferimento al singolo giudizio.

Il motivo è infondato, posto che la CTR ha ritenuto la soccombenza parziale e reciproca e quindi ha valutato l’esito complessivo del giudizio, tenendo conto anche del devolutum.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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