LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 25847/2019 proposto da:
ICA – società unipersonale, Imposte Comunali Affini s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma elettivamente domiciliata in Roma viale Tiziano 110 presso lo studio dell’avv. Simone Tablò, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cardosi del Foro di La Spezia;
– ricorrente –
contro
MD S.P.A. con sede in ***** in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma viale Liegi 35/B presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande del Foro di Roma che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Laruffa del Foro di Milano;
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 2138-819-04, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07.07.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
La MD spa ha impugnato l’avviso di liquidazione per l’imposta comunale sulla pubblicità dell’anno 2016, notificatale in relazione ai mezzi pubblicitari apposti sulle vetrine di un minimarket in *****, deducendo che si tratta di semplici vetrofanie a scopo decorativo, con immagini generiche, prive di riferimenti a marchi di fabbrica, apposte allo scopo di non rendere visibile all’interno del supermercato. Il ricorso è stato respinto in primo grado sul rilievo che la pubblicità si può realizzare anche mediante la raffigurazione dei prodotti commercializzati all’interno. La società contribuente ha proposto appello, che la CTR ha accolto rilevando che le vetrofanie raffigurano derrate alimentari prive di scritte, marchi e di qualunque altro riferimento elogiativo delle merci vendute all’interno.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società di riscossione affidandosi a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso la società contribuente.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 7 luglio 2021. La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso la società di riscossione lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, commi 1 e 2, deducendo che i prodotti alimentari raffigurati nelle immagini (e di cui scansiona le foto, inserendole nel testo del ricorso) non sono avulsi dal tipo di attività commerciale che si svolge all’interno dei locali e rappresentano delle figure accattivanti idonee ad attirare la clientela.
Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 7, deducendo che il giudice d’appello ha omesso di considerare che in alcune di queste vetrofanie era anche visibile il marchio del punto vendita.
Il primo motivo è fondato.
In tema di imposta pubblicitaria si devono distinguere i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l’immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un’azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Cass. 1359/2019). Tuttavia, anche delle rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l’attenzione dell’acquirente ed invogliarlo all’acquisto (Cass. 23240/2019 e Cass.1360/2019; Cass. 1359/2019) Il Collegio condivide il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale “costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica” (Cass. n. 17852/2004Cass. 15449/2010). Di conseguenza, le fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (frutta, verdure, gelati), come nella specie è pacifico e documentato, sono immagini che inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato (Cass. 1360/2019).
Di conseguenza esse non si sottraggono alla tassazione, non essendo necessario che il messaggio elogiativo o accattivante sia esplicitato con il linguaggio potendo invece essere affidato alla potenza della immagine, anche quando manchi il nome o il logo della azienda, punto sul quale peraltro la ricorrente deduce un manifesto errore con il secondo motivo, che resta tuttavia assorbito, perché già l’affermazione del principio sopradetto è sufficiente a dirimere la controversia senza ulteriori accertamenti in fatto.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente come da dispositivo, mentre si compensano le spese del doppio grado di merito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Condanna la società controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.
Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021