LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23061-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO COMELLA e CARLA COMELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4957/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
che:
P.V., già dipendente del Ministero delle Finanze, ricorreva contro il silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di rimborso delle somme trattenute a titolo di irpef quando gli era stata corrisposta l’indennità di previdenza istituita per il personale del suddetto Ministero con D.P.R. n. 211 del 1981, ritenendo che la stessa non dovesse essere soggetta a tassazione, perché formata esclusivamente con le contribuzioni dei dipendenti, ed era quindi assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 TUIR, comma 1.
La CTP di Caserta rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello e la CTR della Campania lo accoglieva, sancendo la non tassabilità di tale importo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonché del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La CTR avrebbe errato sulla qualificazione dell’indennità in questione ai fini della tassazione.
Va rilevato, preliminarmente, che il contribuente in controricorso compie alcune osservazioni in merito alle modalità di redazione del motivo che, in sostanza, integrano eccezioni di inammissibilità. Si eccepisce, infatti, l’inconferenza del richiamo nel motivo all’art. 17 TUIR.
Ora, il riferimento alla suddetta norma è compiuto, in realtà, in primo luogo dalla sentenza impugnata citando un precedente di questa Corte (n. 9430 del 2003), nel quale, però, la norma suddetta rappresenta solo il parametro sulla base del quale viene descritta la natura dell’indennità (che veniva ritenuta non tassabile per la modalità di contribuzione del fondo), mentre, in secondo luogo, dagli atti l’oggetto della controversia appare chiaro: il contribuente aveva chiesto il rimborso ritenendo che l’indennità non dovesse essere tassata affatto, neppure ai sensi dell’art. 17 TUIR, (lo stesso contribuente, infatti, a pag. 2 del controricorso afferma di non avere richiesto la tassazione separata) ed ha impugnato il rifiuto dell’istanza. La questione riguarda, quindi, la modalità di tassazione dell’indennità in questione cui consegue la correttezza o meno del rigetto dell’istanza di rimborso, impugnata nel presente procedimento.
Essendo, quindi, chiaro dagli atti l’oggetto del contendere, cui si riferisce il ricorso, tale circostanza permette di superare l’eccezione attinente alla modalità di formulazione dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini seguenti.
La questione è già stata trattata da questa Corte, anche di recente. Sez. V, n. 27804 del 2019 ha affermato, al riguardo, che l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta una forma di retribuzione differita, con applicazione della tassazione separata, e non integrale. Tale decisione ha messo in rilievo la natura composita del Fondo, costituito, oltre che dalle contribuzioni dei dipendenti, anche da entrate di natura diversa. E’ vero, come ricordato anche nella suddetta decisione, che in passato la giurisprudenza aveva affermato che l’indennità in questione, erogata in epoca successiva al 30 settembre 1985, essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni di dipendenti, non era assoggettabile ad imposta (la già citata sez. V, n. 9430 del 2003, cui fa riferimento anche la sentenza impugnata), ma successivamente la giurisprudenza si è assestata sulla diversa interpretazione che fa leva sul determinante rilievo che il fondo in oggetto ha natura composita, non essendo formato esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti, ma da entrate che, ai sensi del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, riguardano proventi di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto nonché ad altre indennità perequative pensionabili). Da tale rilievo si è giunti ad affermare che tale indennità ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (cfr. sez. V, n. 19859 del 2016 e n. 25396 del 2017, richiamate da n. 5330 del 2019). Come nel caso del suddetto precedente, non v’e’ motivo di discostarsi da tale orientamento che, valorizzando il principio di onnicomprensività della retribuzione, ha ritenuto che le entrate che concorrono alla formazione del suddetto fondo previdenziale, ai sensi del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, fanno riferimento a proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie e da percentuali di vincita del gioco del lotto nonché ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche fini dell’indennità di buonuscita, collegabili a scelte premiali o a servizi straordinari effettuati del personale. In senso conforme a questo orientamento anche sez. V, n. 1228 del 2020.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini indicati.
Non emergendo dagli atti a disposizione di questa Corte se l’importo di cui il contribuente ha chiesto il rimborso, oggetto della ritenuta, corrisponde all’applicazione del sistema di tassazione separata o ordinaria, la causa deve quindi essere rinviata alla CTR della Campania per una nuova analisi della situazione di fatto, alla luce, peraltro, del principio di diritto affermato in questa sede, secondo cui l’indennità in questione deve essere assoggettata a tassazione separata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021