Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34233 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26884/2019 proposto da:

I.B., (alias I.), rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan, e domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1248/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, I.B. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 03.04.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo I., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1248/2019, rigettava l’impugnazione con condanna alle spese del grado;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la sostanziale stabilità della situazione nel Paese di origine del richiedente, la Nigeria, in cui ricade lo Stato di Edo, come accertato da fonti internazionali (Report of the secretary general on the activities of the United Nationes Office for West Africa and the Sahel aggiornato al 30.06.2018) venendo gli scontri segnalati soltanto fra pastori e allevatori di bestiame con vittime e danneggiamenti delle proprietà e dunque fatti di criminalità comune. Aggiungeva che l’esposto tentativo di reclutamento nella setta era stato illustrato in termini generici e pure inverosimili per non consentire il suo racconto (di essere stato dal padre, dopo la morte della fratello maggiore, indotto ad entrare nella setta ***** e minacciato se non avesse fatto ciò) di desumere elementi da cui rilevare il fondato timore che il ricorrente potesse subire una persecuzione personale e diretta ovvero un danno grave alla sua persona ove tornasse in patria. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di specifica allegazione e dimostrazione di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali erano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ I. affidato a tre motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso è lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, difettando la sentenza impugnata – ad avviso del ricorrente – di argomentazioni in punto di credibilità del richiedente avendo egli, di converso, spiegato non solo le minacce ricevute ma anche la loro portata, pertanto risulterebbe del tutto errata la motivazione laddove afferma che “non ha neanche accennato al fatto di avere ricevuto minacce concrete da parte del padre”, dal momento che aveva riferito che il padre a seguito del suo rifiuto avrebbe asserito che si sarebbe unito al fratello morto, rappresentante una chiara minaccia di morte. Il ricorrente inoltre lamenta la mancata indagine da parte del giudice delle fonti internazionali che tratterebbero l’argomento delle sette in Nigeria.

Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Il ricorrente insiste nel dolersi che il giudice di secondo grado abbia omesso di individuare il soggetto persecutore del richiedente nella figura della società degli *****, limitandosi a considerare solamente la previsione generica della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). La censura viene completata dalla indicazione di differenti fonti che ad avviso del ricorrente rileverebbero in merito alle sette e ai gruppi cultisti presenti in Nigeria e al loro modus operandi e di reclutamento.

Entrambi i motivi – che appare opportuno trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince – sono inammissibili perché mirano a rappresentare una situazione di fatto diversa, peraltro in forma assolutamente generica, rispetto a quella che risulta dall’esame del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello.

Le censure aggrediscono, in primo luogo, il giudizio d’inattendibilità della narrazione del richiedente.

Detta valutazione non è idonea a violare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che regolano i c.d. indicatori di genuinità, in quanto la violazione o la falsa applicazione di legge non possono mai essere secondarie ad un erroneo apprezzamento dei fatti. Invero, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (indirizzo costante di questa Corte Suprema: v. per tutte, Cass. n. 635 del 2015).

Nello specifico, parte ricorrente si è limitata a sostenere che il racconto del richiedente sarebbe plausibile, perché aveva riferito del tentativo del padre di reclutarlo per la setta ***** e che a seguito del suo rifiuto il genitore aveva smesso di pagargli le tasse scolastiche, oltre a dirgli che si sarebbe “unito” al fratello (morto) (v. pag. 7 del ricorso).

E’ evidente che tutto questo è solo un diverso apprezzamento dei fatti, il quale è notoriamente insindacabile innanzi a questa Corte di legittimità, anche sotto la lente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).

E nel caso in esame è tutt’altro che apparente la motivazione del provvedimento impugnato, lì dove la Corte distrettuale ha osservato, nel ribadire la non credibilità del racconto, che il tentativo di reclutamento nella setta era stato esposto in termini generici ed inverosimili, giacché in analoghe situazioni il quadro delineato dagli interessati era del tutto diverso, nel senso che il primogenito è tenuto a subentrare come membro della setta al posto del genitore deceduto, mentre nella specie il padre del ricorrente era vivo.

Ancora, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Ed infine, avendo il Tribunale escluso in radice la credibilità dell’esposta vicenda personale del richiedente, resta assorbita ogni questione sia sull’astratta configurabilità o meno di atti persecutori provenienti non da gruppi più o meno organizzati, ma da singoli soggetti privati.

Peraltro una volta esclusa l’attendibilità della narrazione del richiedente, è di evidenza solare che l’una motivazione di diniego regga anche la protezione sussidiaria (soltanto per le ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), proprio per la succedaneità di siffatte forme di protezione.

Inoltre, quanto alla asserita violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, stesso art. 14, lett. c), questa Corte ha più volte affermato che, quando non sia in questione la “personalizzazione del rischio” – come (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit. – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva situazione, concreta e attuale, del Paese di provenienza è stata in concreto effettuata.

In particolare la Corte sulla scorta del più recente rapporto dell’EASO sulla situazione in Nigeria, risalente all’anno 2017, ha chiarito che da fonti pubbliche risulta che lo Stato di Edo, a partire dal 2009, per effetto dell’amnistia presidenziale e dei risarcimenti accordati ai militanti che hanno deposto le armi, è notevolmente migliorata, collocandosi all’ottavo posto degli Stati del delta del Niger, per cui molte altre zone dell’area versano in condizioni peggiori e le ragioni di violenza riemerse all’inizio del 2016 sono correlate con la questione petrolifera.

Ha, inoltre, precisato che il ricorrente non proviene da una delle zone del paese interessate da conflitti di matrice etnica o di genesi religiosa, non avendo addotto alcun pericolo in tal senso se non in forma generica. Quanto all’episodio narrato, di una esplosione dovuta ad una bomba che aveva riguardato la capitale del Borno in cui il richiedente si trovava temporaneamente e per ragioni di lavoro, che non lo aveva visto direttamente coinvolto, ha ritenuto non integrata la condizione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett., oltre a svolgere un’indagine specifica sulle condizioni generali con riferimento alle criticità allegate.

E del resto questa Corte ha affermato (v. Cass. n. 13449/2019; Cass. n. 13450/2019; Cass. n. 13451/2019 e Cass. n. 13452/2019) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. n. 11312 del 2019, non massimata).

Per queste ragioni la Corte di merito ha ritenuto non integrata la condizione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett., proprio in considerazione dell’indagine specifica effettuata sulle condizioni generali con riferimento alle criticità allegate;

– con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente, la Nigeria, ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il giudice distrettuale ha omesso di valutare la vulnerabilità del ricorrente determinata dalla persecuzione per opera della setta degli ***** e nonostante la protezione umanitaria costituisca un diritto soggettivo integrante un diritto umano fondamentale.

Lamenta, inoltre, il ricorrente di non essere stato ritenuto vulnerabile per il rischio di instabilità del suo Paese di origine e soprattutto per avere omesso di valutare il grado di integrazione raggiunto nel nostro paese.

E’ da ritenere inammissibile anche siffatta censura.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire, nella recente sentenza 23/02/2018, n. 4455, invocata dallo stesso ricorrente, (orientamento confermato da Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019) che, “se assunti isolatamente, né il livello di integrazione dello straniero in Italia né il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza integrano, di per sé soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto” alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06 caso Nnyanzi c/ Regno Unito, par. 72 ss.)”.

La Corte territoriale ha motivatamente respinto l’istanza di protezione umanitaria (v. pag. 7 della sentenza impugnata), accertando che il richiedente non aveva fatto nel corso delle due audizioni alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Merita al riguardo ricordare che, ai fini della protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente (…) altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" (Cass. n. 23778 del 2019, in linea con Cass. 4455/2018 cit.; conf. Cass., Sez. Un., n. 29460 del 2019; da ultimo, Cass. n. 1040 del 2020).

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato come, “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, precisando al riguardo che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass., Sez. Un., nn. 29459, 2460 e 2461 del 2019).

Tuttavia, “perché il giudice possa effettuare una simile verifica comparativa, eventualmente anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perché da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 17169 del 2019; Cass. n. 8908 del 2019; Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 4455/2018 cit.), mentre dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia assolto questo specifico onere, limitandosi ad addurre in concreto – al di là delle generali affermazioni di principio e degli specifici timori individuali, rimasti però travolti dalla valutazione di inattendibilità formulata sia nella fase amministrativa che nei due gradi di merito – una generica situazione di instabilità politico-sociale e la compressione dei principali diritti e libertà democratiche esistenti nel proprio paese d’origine. Ne’ l’esistenza di un rapporto di lavoro riveste rilevanza decisiva ai fini dell’integrazione raggiunta in Italia, in difetto di elementi di comparazione di segno negativo, che evidenzino una compromissione dei diritti umani che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria.

In questo quadro, si è detto, “non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale” (Cass. n. 17072 del 2018; da ultimo, Cass. n. 5191 del 2020).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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