LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26355/2019 proposto da:
H.Z.U., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan, del foro di Padova e domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1254/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, H.Z.U. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 09.11.2017;
– in virtù di appello proposto dal medesimo H., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1254/2019, rigettava l’impugnazione con condanna alle spese del grado;
– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la non verosimiglianza del racconto del richiedente (secondo cui, in una prima versione, sarebbe stato destinatario di minacce di morte da parte del gruppo criminale legato al partito ***** per ottenere del denaro, che non ricevendo quanto richiesto tendevano un agguato a lui e ai suoi familiari, in cui rimaneva ucciso un fratello e feriti due; nella seconda, enunciata avanti al Tribunale e alla Corte distrettuale, le minacce erano finalizzate all’acquisto di un terreno edificabile di proprietà della famiglia da parte di persone “influenti” che avevano “legami col governo e finché uno della famiglia sarà vivo, loro non possono impossessarsene”) rilevando contraddizioni sia quanto ai tempi degli episodi (copia della denuncia fatta dallo stesso per l’uccisione del fratello recava la data del 02.12.2015, mentre i fatti risalivano al 2009, epoca in cui il richiedente si era allontanato dal suo paese di origine, senza offrire un’adeguata giustificazione, neanche quanto alle differenti versioni), sia quanto all’occorso (la polizia – pur in presenza di un morto e di due feriti da arma da fuoco – avrebbero ritardato per ore il ricovero delle vittime). Inoltre rilevava che l’ H. aveva lasciato il Pakistan nel mese di giugno 2009, vivendo prima in Turchia e poi per anni in Grecia, arrivando in Italia solo nel 2015, con la conseguenza che appariva inverosimile che la minaccia del gruppo criminale potesse consumarsi a oltre nove anni di distanza in caso di rimpatrio dell’appellante. Aggiungeva che peraltro dalle fonti EASO aggiornate a luglio 2016 – evidenziavano che gli attacchi terroristici anche nella provincia del Punjab erano in netta diminuzione rispetto al 2015, tendenza confermata anche per l’anno successivo, fino al report EASO dell’agosto 2017 secondo cui la situazione sicurezza veniva data come migliorata nell’ultimo triennio, specie da quanto nel giugno 2014 era stata sferrata un’offensiva contro il terrorismo nel Nord Waziristan, esiti confermati anche nel report Asylun Research Consultancy del giugno 2018 commissionato dall’UNHCR, per cui non risultava che nella zona del Punjab vi era una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato ovvero di anarchia senza il controllo delle autorità. Neppure vi erano i presupposti per la protezione umanitaria, non essendo all’uopo sufficiente lo svolgimento della sola attività lavorativa, peraltro allo stato cessata, non distinguendo la situazione di una persona che necessita di protezione rispetto a quella di un migrante economico;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ H. affidato a tre motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso.
Atteso che:
– con il primo motivo è lamenta dal ricorrente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per errata motivazione sulla credibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese, senza considerare che il giudice avrebbe dovuto attemperare all’obbligo di cooperazione istruttoria con riferimento alla denuncia presentata per la uccisione del fratello; né il racconto aveva più versioni trattandosi comunque di impossessarsi di un terreno divenuto edificabile e da cui si potevano ricavare molto denaro. Inoltre non è stata creduta l’elevata corruzione della polizia in Pakistan. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve, nella sostanza, nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.
Esso, pertanto, finisce con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale, prima, e dalla Corte di appello, poi, a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.
Peraltro, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice.
In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).
In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione mera mente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018). Tale non e’, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, la Corte territoriale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione (puntualmente indicate), il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.
Il giudice del gravame ha ritenuto il racconto del richiedente inverosimile sia per le incertezze del narrato nelle diverse sedi (minacce per il mancato versamento di somme di denaro da parte di un gruppo criminale, in seguito mutato nelle minacce ricevute per la vendita di un terreno di proprietà della famiglia del richiedente, divenuto edificabile), sia perché si sarebbe comunque trattato di episodio ormai risalenti nel tempo, oltre nove anni, per cui le ragioni delle minacce sarebbero venute meno o almeno erano improbabili. Inoltre la Corte di merito ha aggiunto che lo stesso agguato – come riferito del richiedente – era avvenuto il 02.12.2015, mentre lui si era allontanato dal Pakistan già nel giugno 2009.
In realtà, tenuto conto della portata del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad essere aspecifiche sono le critiche espresse dal richiedente alla valutazione dei giudici del merito, nella misura in cui reiterano assertivamente fatti ed indicano generali criteri valutativi, sottolineando contraddizioni inesistenti. Invero, la valutazione di non credibilità del ricorrente è doppiata, nella motivazione della sentenza impugnata, dalla subordinata considerazione che, anche se i fatti narrati fossero veri, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, essendo stata esclusa la sussistenza degli elementi che possono eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende come quella narrata le quali non possono essere addotte, di per sé, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo estranee al sistema della protezione internazionale, non emergendo atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (cfr. Cass. n. 9043 del 2019).
Escludendosi allora che in Pakistan sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pagg. 6-7 della sentenza impugnata), come da EASO Country of Origin Information Report aggiornato a giugno 2018, correttamente la Corte distrettuale ha ribadito il giudizio che ha negato ogni forma di protezione internazionale al richiedente.
D’altronde, va altresì rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, come si è già riferito), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019).
In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta ex lett. c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, il Pakistan non si segnala attualmente per maggiori gravi e significativi segni di instabilità politica. E, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di costui poiché l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie (Cass. n. 29056 del 2019);
– con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) o c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto pur avendo la Corte elencato una serie di fonti internazionali relative alla situazione del Pakistan, aveva omesso di considerate la piaga della corruzione che affligge il sistema politico-giudiziario e le forze dell’ordine, fatto essenziale per confermare la completa assenza di protezione da parte dello Stato.
Anche siffatta censura è inammissibile.
Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105 del 2018).
Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve ribadirsi che il racconto della richiedente non è stato ritenuto credibile – soprattutto si ripete in relazione alla violenza che avrebbe subito per questioni patrimoniali per le considerazioni illustrate con riferimento al primo mezzo – e che, in tal caso, non impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio della richiedente in virtù della sua condizione soggettiva (Cass. n. 28433 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 8930 del 2020; Cass. 11936 del 2020.
Quanto alle deduzioni relative alla situazione di corruzione in cui verserebbe il suo Paese di origine, difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. Il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi in ordine al sistema giudiziario, nonché in ordine alla precarietà ed insicurezza diffusa del suo Paese, non svolge argomentazioni correlate alle ragioni della decisione e critica in modo generico il giudizio di non credibilità, motivatamente espresso dalla Corte di merito, che ha in dettaglio esaminato i fatti allegati rilevando plurime incongruenze e contraddizioni.
Del resto – come già anticipato – in base all’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3310/2019 e Cass. n. 27333/2013).
Inoltre l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando plurime fonti di conoscenza (da pag. 10 a pag. 15 della sentenza impugnata), ha diffusamente descritto ed analizzato la situazione del Pakistan, in particolare nella regione del Punjab, escludendo l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata, e il ricorrente non svolge specifiche censure al riguardo;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per avere la Corte di merito escluso i presupposti per la protezione umanitaria in mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione. Il ricorrente contesta, in primo luogo, l’illegittima applicazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente e l’omesso accertamento delle condizioni di riconoscimento del permesso umanitario, che ritiene sia stato scrutinato in modo apparente, senza diversità dei requisiti rispetto alla protezione sussidiaria. Lamenta anche nella specie un deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero evidenziato il grave pericolo del ricorrente di essere esposto a persecuzioni nel proprio paese in caso di rientro. Precisa, altresì, che il giudice di merito non ha considerato il livello di integrazione del ricorrente comprovato dal contratto di lavoro prodotto ed allegato in grado di appello e dalle relative buste paga.
La censura è inammissibile in quanto, diversamente dall’assunto del ricorrente, non sono ravvisabili lacune nel provvedimento per motivazione apparente, posto che la Corte distrettuale ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il diritto alla protezione umanitaria è collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455).
Al rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).
Orbene nessun dirimente rilievo dispiegano, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate, una volta valutata dal giudice l’assenza di una specifica forma di integrazione, valutata espressamente anche in raffronto alla situazione del Paese di provenienza (v. pag. 17 del provvedimento impugnato). Invero, l’integrazione nella specie risulta allegata esclusivamente con riferimento al lavoro, ma si tratta di elemento che di per sé solo è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).
Ne’ è possibile valutare la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria dalle migliori condizioni di vita che sarebbero assicurate a lui dalla permanenza in Italia piuttosto che nel Paese di origine, non costituendo siffatta sproporzione ragione per l’acquisizione di un diritto in tal senso (Cass. n. 32213 del 2018).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021