LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24018/2019 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Bortoletto, con studio in Faenza (RA) via XX Settembre n. 29;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3215 del Tribunale di Bologna, depositato il 13/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– B.M., cittadino della Costa D’Avorio, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna che ha rigettato il di lui ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;
– a sostegno delle domande egli ha dichiarato di avere lavorato come autista per il partito ***** del presidente G. per 2 mesi nel 2010 a favore dei militanti poiché il partito per il quale aveva lavorato era uscito perdente era fuggito per sottrarsi agli scontri con gli appartenenti all’etnia del president vittorioso;
– il tribunale aveva ritenuto non credibile il suo racconto in relazione al prospettato coinvolgimento nello scontro fra etnie; in ogni caso aveva escluso di poter ravvisare i presupposti dello status di rifugiato così come, alla luce dei report informativi consultati, quelli della protezione sussidiaria; all’esito poi del giudizio comparativo tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e l’esposizione al rischio di pregiudizio per i diritti fondamentali in caso di rientro, aveva poi ritenuto insussistenti i seri motivi umanitari ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno;
– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo è stata dedotta la violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 25 Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, degli artt. 2,10 e 32 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativi ai diritti civili e politici;
– denuncia il ricorrente che il giudice di merito non ha correttamente valutato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., non avendo svolto adeguatamente la valutazione sul paese d’origine (caratterizzato da violenza indiscriminate), e umanitaria, non essere stato considerato che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comporta gravi situazioni giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento del permesse umanitario;
– il motivo presenta profili di inammissibilità sia con riferimento alla protezione sussidiaria che con riguardo a quella umanitaria; in relazione alla prima la censura non considera che la conclusione negativa del tribunale bolognese si fonda sul puntuale richiamo delle fonti informative accreditate ed aggiornate che escludono la ravvisabili da di una situazione di violenza indiscriminate (cfr. pag. 5 e 6 del decreto impugnato); rispetto a tali fonti il ricorrente non ha indicato quali altri elementi il tribunale avrebbe potuto apprezzare per giungere ad una conclusione diversa;
– con riguardo alla protezione umanitaria va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018);
– nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente correlato la dedotta violazione dei diritti fondamentali – allegazione effettuata, peraltro, in modo del tutto generico ed apodittico alla sua condizione personale, non confrontandosi minimamente con la valutazione del giudice di merito, il quale, nell’evidenziare che i riferimenti affettivi e familiari del richiedente si collocano nel paese di origine, ha altresì rilevato che il ricorrente non ha neppure dedotto l’esistenza in capo allo stesso di situazioni di peculiare vulnerabilità o specifiche problematiche in relazione al suo stato di salute o sotto altro profilo;
– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamati nell’art. 370 c.p.c., ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; id. 12171/2009; id. 9983/2019);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021