LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25587/2019 R.G. proposto da:
M.U., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla piazza Cavour, n. 139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Salerno dei 16.7.2019;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. M.U., cittadino del Pakistan, originario della regione del Punjab, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che appena diciottenne aveva intrapreso una relazione sentimentale con una ragazza del suo paese; che i familiari della fidanzata, membri di spicco del partito “*****”, contrari alla loro relazione, avevano iniziato a minacciarlo e ad usargli violenze e, per giunta, lo avevano accusato di aver rapito la donna.
Esponeva quindi che il timore di un’ingiusta condanna e di una conseguente ingiusta detenzione – che avrebbero esposto a repentaglio la sua vita e la sua incolumità – lo aveva indotto ad abbandonare il suo paese d’origine; che aveva dapprima raggiunto la Libia, ove era stato sottoposto ad atroci violenze, anche sessuali, indi, dalla Libia aveva raggiunto l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto in data 16.7.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da M.U. avverso il provvedimento della commissione.
Evidenziava il tribunale che la vicenda narrata dal ricorrente era di per sé tale da indurre ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. a) e b).
Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c).
Evidenziava in particolare che il report “E.A.S.O.”, risalente al 16.10.2018, dava atto, con riferimento al Punjab, regione di provenienza del ricorrente, della significativa diminuzione degli attacchi terroristici e dell’assenza di situazioni di violenza indiscriminata.
Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.U.; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).
Deduce che, ai fini della invocata protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), il tribunale ingiustificatamente non si è avvalso dei suoi poteri officiosi di cooperazione istruttoria e quindi del potere di acquisire informazioni complete sulle vicende riferite.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, il tribunale non ha tenuto conto della sua situazione personale.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione speciale di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificati dal D.Lgs. n. 113 del 2018.
8. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
9. La valutazione del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni del richiedente asilo (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
10. Nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte nessuna forma di “anomalia motivazionale” si scorge nelle motivazioni che sorreggono, in parte qua, l’impugnato dictum.
Significativamente il tribunale ha posto in risalto che “lo stesso ricorrente non ha esposto alcun trattamento degradante o discriminatorio da parte della polizia quando è stato arrestato (infatti è stato liberato quasi subito)” (così decreto impugnato, pag. 11).
Su tale scorta l’assunto del tribunale, circa l’irrilevanza, ai fini della protezione – tra le altre – sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), della vicenda narrata dal ricorrente (cfr. decreto impugnato, pag. 10), è ineccepibile, congruo ed appieno da condividere.
11. In pari tempo il tribunale ha dato puntalmente conto delle contraddizioni (“sbavature”) inficianti il racconto di Umar M. (il tribunale, tra l’altro, ha evidenziato che, “se la Polizia l’ha rilasciato, è strano che poco dopo la polizia lo stesse cercando a Jhelum, così come ha dichiarato in tribunale”: così decreto impugnato, pag. 10).
Soccorre perciò l’insegnamento secondo cui, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
In tal guisa non vi era necessità alcuna ché il tribunale si avvalesse dei suoi poteri officiosi di cooperazione istruttoria, tra l’altro, sull’effettività del “giusto processo” in Pakistan e sulle condizioni carcerarie in Pakistan. 12. Senza dubbio, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente asilo deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).
13. Ebbene, in punto di “umanitaria”, il tribunale ha precisato che non si aveva riscontro di peculiari situazioni di vulnerabilità cui il ricorrente sarebbe stato esposto in ipotesi di rimpatrio, in considerazione, per un verso, delle ragioni di natura essenzialmente privata che lo avevano indotto ad espatriare, in considerazione, per altro verso, della irrilevanza, di per sé, dell’eventuale intrapreso inserimento lavorativo nel tessuto socioeconomico italiano (cfr. decreto impugnato, pag. 12).
Propriamente il tribunale ha ritenuto, da un canto, che non vi fosse riscontro di un effettivo radicamento del ricorrente nel contesto socioeconomico italiano, d’altro canto, che non vi fosse motivo per ritenere che il ricorrente fosse “sradicato” dal contesto socioeconomico di provenienza.
In questi termini è risultata preclusa in radice ogni possibilità di valutazione comparativa. Sicché del tutto ingiustificato è l’assunto di M.U. secondo cui il tribunale non ha tenuto conto della sua situazione personale.
14. Si tenga conto, poi, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
Tanto con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo cui il tribunale non ha considerato i molteplici elementi di vulnerabilità emersi nel corso dell’audizione innanzi alla commissione, quali la sua giovane età, il distacco forzoso dalla famiglia, le violenza subite in Libia (così ricorso, pag. 25).
15. Si dà atto, dapprima, che lo stesso richiedente asilo riferisce che la sua domanda di protezione internazionale è stata presentata alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in epoca significativamente antecedente al 5.10.2018: “nel caso de quo il r.a. è stato sentito in Commissione il 15.10.2018 sebbene la richiesta di protezione sia stata avanzata quasi due anni prima nell’immediatezza dello sbarco avvenuta nell’aprile del 2017” (così ricorso, pag. 6, ove è riprodotto stralcio – relativo alla protezione umanitaria – del ricorso proposto al Tribunale di Salerno avverso la decisione della Commissione Territoriale di Salerno).
16. Si dà atto, poi, che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima (e’ il caso di cui al presente ricorso) dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge (cfr. Cass. sez. un. 13.11.2019, n. 29459; Cass. (ord.) 28.10.2020, n. 23794).
17. Su tale scorta non può che argomentarsi nel senso che la prospettata (in verità in termini ipotetici: “qualora le Sezioni Unite dovessero abbracciare la tesi da ultimo enunciata (…)”: così ricorso, pag. 29) omissione di pronuncia non vi è stata.
Propriamente il tribunale, a rigore, ha pronunciato, siccome ha, sulla scorta della pronuncia n. 4890 del 19.2.2019 di questa Corte (lo riconosce lo stesso ricorrente: cfr. ricorso, pag. 28), reputato non applicabile nel caso di specie la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018 (cfr. decreto impugnato, pag. 3).
Al contempo, la pronuncia del Tribunale di Salerno, alla luce del dictum surriferito delle sezioni unite, risulta ineccepibile (le sezioni unite con la pronuncia n. 29459/2019 hanno dato seguito all’indirizzo maggioritario, espresso anche da Cass. n. 4890/2019).
18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, M.U., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021