Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34238 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23833/2019 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa, con domicilio in Napoli, Via Porzio – Centro direzionale, Isola G1.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 5783/2019, depositato in data 11.7.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con Decreto n. 5783/2019, il tribunale di Venezia ha confermato il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la richiesta di protezione internazionale avanzata da S.G..

Il ricorrente, cittadino ghanese, aveva dedotto che, a causa delle condizioni di povertà, era stato costretto – ancora minorenne – a recarsi a Accra per prostituirsi ma che, essendo stato segnalato alla polizia, si era determinato ad abbandonare il paese per recarsi in Libia, ove era rimasto vittime di violenza, per giungere infine in Italia.

Secondo il tribunale, il ricorrente non era credibile, non avendo compiuto alcuno sforzo per documentare la domanda e avendo reso dichiarazioni generiche e contraddittorie, su circostanze prive di riferimento ad un reale vissuto.

Non era sussistente, inoltre, alcun rischio di persecuzione o di sottoposizione alla pena capitale o a trattamenti inumani ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), decreto qualifiche, mentre, quanto all’ipotesi ex art. 14, lett. c), era assente in Ghana un conflitto armato tale da determinare un clima di violenza indiscriminata e una minaccia individualizzata alla vita del ricorrente.

La pronuncia ha negato anche la protezione umanitaria, rilevando che la vicenda del ricorrente non presentava uno specifico profilo di vulnerabilità, reputando non decisivo lo svolgimento di attività lavorativa per periodi brevissimi in Italia, e ravvisando, quanto al periodo passato in Libia, l’assenza di conseguenze attuali sulla salute e sulla persona del richiedente asilo.

Per la cassazione della sentenza S.G. propone ricorso in quattro motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume il ricorrente di aver rappresentato la grave situazione di instabilità politica del paese, l’insussistenza di un sistema giudiziario imparziale ed effettivo e di aver indicato le fonti di informazione (il sito *****, il rapporto di Amnesty International 2017/2018 ed il World Report 2018 dell’Human Rights Watch) che rendevano evidenti la situazione di generale insicurezza del paese, anche a causa dell’azione di gruppi terroristici, e le sistematiche violazioni dei diritti umani, ricorrendo tutti presupposti per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, addebitando al giudice di merito di aver negato la protezione umanitaria senza considerare la condizione di effettiva vulnerabilità in cui versava il ricorrente a causa dell’età, la povertà ed il degrado in cui era stato costretto a vivere, l’assenza di legami sociali e familiari e le molteplici criticità che caratterizzavano il paese di provenienza, e di non aver operato alcuna comparazione con il grado di integrazione conseguito in Italia.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale respinto la domanda di protezione senza assolvere al dovere di cooperazione istruttoria, avendo utilizzato informazioni provenienti da fonti non aggiornate o comunque insufficienti, sì da pervenire ad una non corretta ricognizione della situazione sociopolitica del paese di origine.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando alla pronuncia di non aver considerato l’età del ricorrente, le violenze subite, l’assenza di legami sociali e familiari e il clima di diffusa insicurezza del paese di origine dovuto all’azione dei gruppi terroristici jihadisti, tutte circostanze oggettive che giustificavano la concessione della protezione umanitaria.

2. Il primo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Nel respingere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), decreto qualifiche, il tribunale ha ritenuto decisiva anzitutto l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo, non senza rilevare che i fatti rappresentati in giudizio non prospettavano il rischio di applicazione della pena capitale, di trattamenti inumani e degradanti o di persecuzioni legate all’orientamento sessuale.

Tale giudizio di credibilità – non specificamente censurato alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi, tale da precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti ai profili sostanziali della domanda di protezione (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015).

2.1. La pronuncia, sulla base di una puntuale ricostruzione delle condizioni di sicurezza del paese, desunte da fonti attendibili ed aggiornate alla data della decisione, ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e un clima di violenza generalizzata tale da giustificare la protezione sussidiaria.

Le contrarie deduzioni del ricorrente, oltre ad involgere questioni di merito insindacabili in cassazione quanto alle condizioni di sicurezza interna del Ghana, mirano anche ad accreditare, quale presupposto applicativo del citato art. 14, lett. c), il rischio di attentati, di rapimenti per finalità estorsive o episodi di criminalità dovuti all’azione di gruppi terroristici sull’intero territorio nazionale, circostanze che il tribunale (cfr. decreto, pagg. 12-13) ha motivatamente ritenuto carenti di quelle connotazioni del tutto eccezionali che, in base alle indicazioni della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07), devono caratterizzare il grado di violenza diffusa ai fini della concessione sussidiaria (violenza che deve aver raggiunto un livello tale da esporre le persone al rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per la sola presenza sul territorio nazionale).

2. Anche il secondo ed il quarto motivo, che esigono un esame congiunto, sono infondati.

Secondo il tribunale, non era stata rappresentata alcuna condizione soggettiva di fragilità ricollegabile alla condizione generale del paese di provenienza e al grado di tutela dei diritti fondamentali della persona.

La stessa scelta di praticare la prostituzione è apparsa piuttosto effetto di una situazione di difficoltà economica del tutto personale, priva di un reale aggancio ad un contesto di grave e diffusa povertà nel paese di origine.

La pronuncia ha – in aggiunta – posto in risalto l’implausibilità della narrazione riguardante gli episodi di prostituzione e perciò l’assenza, anche per tale aspetto, di una condizione iniziale di vulnerabilità quale motivo determinante dell’espatrio, non senza valutare il percorso di integrazione vissuto in Italia, giudicato insufficiente a fronte del persistente radicamento familiare e sociale in Ghana.

In effetti, pur in assenza di una tipizzazione legale dei seri motivi che possono giustificare il rilascio del permesso di soggiorno, il giudice è tenuto a valutare la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente asilo, correlata alla condizione personale e alle ragioni che abbiano determinato l’espatrio (Cass. s.u. 19393/2009 e Cass. s.u. 5059/2017). Tale punto di avvio dell’indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).

In carenza di tale presupposto legittimante, che il tribunale ha motivatamente ritenuto insussistente, non era lecita neppure la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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