LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24185/2019 R.G. proposto da:
A.N., rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Macaluso, con domicilio in Caltanissetta, Corso Sicilia n. 105.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 43/2019, depositata in data 24.1.2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
A.N., cittadino pakistano, ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di esser stato avviato alla frequentazione di una scuola coranica, ove era stato addestrato allo Jihad; di essersi rifiutato di compiere un attentato kamikaze e di aver abbandonato il paese, temendo per la propria incolumità.
L’opposizione avverso il provvedimento di diniego, adottato dalla Commissione territoriale di Siracusa in data 23.12.2015, è stata respinta dal tribunale di Caltanissetta con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., confermata anche in appello.
Secondo il giudice distrettuale, il racconto del richiedente asilo era caratterizzato da plurime incongruenze (circa la tempistica degli avvenimenti narrati), da genericità ed imprecisione (riguardo alla frequentazione della scuola coranica), da implausibilità (riguardo alle circostanze dell’attentato che il ricorrente avrebbe dovuto compiere), apparendo complessivamente inattendibile, non potendosi – perciò – riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), decreto qualifiche.
La Corte territoriale ha ritenuto insussistente anche il rischio contemplato dell’art. 14, lett. c), decreto qualifiche, negando infine i presupposti per la concessione del permesso umanitario, sull’assunto che, stante l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo, non poteva considerarsi sussistente una situazione di vulnerabilità soggettiva e personale di partenza, non essendovi alcuna prova di un qualche significativo inserimento lavorativo in Italia.
Per la cassazione della sentenza A.N. propone ricorso in tre motivi.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione l’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 5, 7,8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte territoriale di aver ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo, senza tener conto delle difficoltà oggettive di provare le vicende dedotte in giudizio e del principio di attenuazione dell’onere probatorio in materia di protezione internazionale.
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Secondo il ricorrente il rapporto Easo 2017 – utilizzato dal giudice distrettuale – era inficiato da plurime imprecisioni ed omissioni circa le condizioni di sicurezza interna del paese di origine, non potendosi trascurare – ai fini della protezione sussidiaria – il rischio per l’incolumità del ricorrente a causa del clima di violenza generalizzata attestato da plurime fonti internazionali accreditate.
I due motivi sono infondati.
La pronuncia, senza porre in discussione il principio di attenuazione dell’onere della prova operante nella materia di protezione internazionale, ha – legittimamente – anteposto il vaglio di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ponendo in rilievo gli elementi di genericità, implausibilità ed incoerenza dei fatti rappresentati.
La valutazione espressa in proposito dal giudice di merito integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi che, ove, come nella specie, non correttamente censurata, preclude lo scrutinio dei motivi inerenti ai profili sostanziali della domanda di protezione (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015), sollevando il giudice anche dall’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine alla prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori: Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).
L’obbligo di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta una domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.
1.1. Quanto alla valenza del rapporto Easo 2017, trattasi di strumento in base al quale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, viene elaborato il rapporto periodico della Commissione nazionale e che ha natura di fonte informativa privilegiata anche per il giudice.
L’apprezzamento dei relativi contenuti informativi attiene al giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, fermo peraltro che il ricorso, nel contestare l’attendibilità del report valorizzato in sentenza, non chiarisce in cosa consistano le denunciate omissioni o incompletezze informative e in che modo abbiano specificamente inciso sulle conclusioni raggiunte dal giudice distrettuale.
Quanto infine ai presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), le deduzioni del ricorrente, oltre ad involgere questioni di merito insindacabili in cassazione, mirano anche ad accreditare, quale presupposto applicativo del citato art. 14, lett. c) – la verificazione di attentati dovuti all’azione di gruppi terroristici estesa all’intero territorio nazionale, che correttamente la Corte distrettuale (cfr. sentenza, pag. 6) ha ritenuto carenti di quelle connotazioni del tutto eccezionali che, in base alle indicazioni della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07), devono caratterizzare il grado di violenza diffusa (che deve aver raggiunto un livello tale da esporre le persone al rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per la sola presenza sul territorio nazionale).
2. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, art. 3 CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputando al giudice distrettuale di aver negato la concessione del permesso per ragioni umanitarie nonostante la particolare condizione di fragilità personale del richiedente asilo, l’emergenza umanitaria che caratterizzerebbe il Pakistan e il grado di inserimento ottenuto in Italia, e senza aver considerato le conseguenze cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro nel paese di provenienza, avendo ormai reciso ogni rapporto familiare, sociale e lavorativo.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, avendo la pronuncia conferito decisivo rilievo all’inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato al fine di escludere una condizione di vulnerabilità di partenza.
Sotto tale profilo, come già affermato da questa Corte, se è pur vero il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle altre forme di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990/2018; Cass. 7985/2020), tuttavia, la domanda non è suscettibile di accoglimento e non è dovuto alcun ulteriore approfondimento istruttorio se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a fondamento delle altre forme di protezione (Cass. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018).
Oltre a negare una situazione di fragilità personale dell’interessato, la Corte territoriale ha poi giudicato anche insufficiente il grado di inserimento lavorativo ottenuto in Italia, finendo per escludere in fatto proprio quel proficuo e fattivo inserimento che, secondo il ricorrente, giustificherebbe di per sé il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021