LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24313/2019 R.G. proposto da:
D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Noemi Nappi, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza San Salvatore in Campo n. 33, presso l’avv. Nicolina Giuseppina Muccio.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 4510/2019, depositato in data 25.6.2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con Decreto n. 4510/2019, il tribunale di Firenze, confermando il provvedimento di diniego adottato dalla competente Commissione territoriale, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da D.I..
Il ricorrente, proveniente dalla Costa D’Avorio, aveva dichiarato che, per carenza di mezzi di sostentamento, si era prostituito ed aveva avuto un rapporto omosessuale; che, poiché il fatto era divenuto di dominio pubblico, era stato abbandonato dalla moglie e aveva subito varie vessazioni e discriminazioni, decidendo di abbandonare il paese per giungere prima in Libia e poi in Italia.
Secondo il tribunale, il racconto non era plausibile riguardo ai particolari dell’accaduto, alle conseguenze fisiche che il ricorrente aveva riportato, alle condizioni di difficoltà economiche – dedotte in modo del tutto generico – cui aveva inteso far fronte. Inoltre, non era stato compiuto alcuno sforzo per documentare la domanda, sicché neppure poteva essere riconosciuto il beneficio del dubbio. Non era stato poi prospettato il rischio di subire persecuzioni per ragioni politiche, di razza, religione o di sottoposizione alla pena capitale o a trattamento inumani ai fini della protezione sussidiaria, essendo insussistenti – in Costa d’avorio – anche le condizioni di grave insicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Riguardo infine alla protezione umanitaria, il tribunale ha posto in rilievo la mancata allegazione di una particolare fragilità personale e il mancato conseguimento di un sufficiente grado di integrazione in Italia.
Per la cassazione della sentenza D.I. propone ricorso in due motivi.
Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale, nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, abbia dato rilievo ad incoerenze ed imprecisioni del tutto marginali, non abbia considerato il grado di scolarizzazione del ricorrente e l’incapacità di rappresentare correttamente le conseguenze fisiche del rapporto omossessuale, mentre avrebbe dovuto verificare d’ufficio se, a causa dell’accaduto, i danni fisici riportati potessero subire aggravamenti, occorrendo – inoltre – attribuire il dovuto rilievo alle condizioni economiche in cui versava il richiedente asilo.
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Riguardo alla protezione umanitaria, non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione comparativa tra il contesto di vita del paese di provenienza e il grado di integrazione conseguito in Italia, né sarebbe stata presa in considerazione la condizione di fragilità derivante dall’orientamento sessuale e dal precario stato di salute del ricorrente.
I due motivi, che – per la loro stretta connessione – vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente asilo non è fondato sull’enfatizzazione di elementi di contorno o del tutto secondari della vicenda dedotta in causa, ma è il frutto della rilevazione di plurime incoerenze riguardo alle modalità con cui il fatto aveva avuto notorietà, alla reazione suscitata in ambito familiare, alle ragioni – di carattere economico – che avevano indotto l’interessato a prostituirsi, in confronto con quanto risultante dalle informazioni relative al contesto di riferimento.
La pronuncia ha inoltre posto in rilievo che non era stato compiuto alcuno sforzo per documentare la domanda, pur in assenza di condizioni ostative per l’acquisizione e la produzione di elementi utili a confermare la veridicità dei fatti allegati.
Tale giudizio, frutto di un corretto impiego dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, attiene al merito ed è incensurabile in cassazione, giustificando il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b).
Quanto alla protezione umanitaria il tribunale, senza affatto negare che l’orientamento sessuale del ricorrente possa prefigurare una condizione di vulnerabilità soggettiva, ha – per contro – rilevato che nessuna situazione personale ulteriore era stata allegata, “a parte la vicenda narrata ritenuta inattendibile”.
In effetti, come affermato da questa Corte, se è pur vero che il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990/2018; Cass. 7985/2020), tuttavia, la domanda non può essere accolta e non sussiste alcuna necessità dell’approfondimento istruttorio se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a fondamento delle altre forme di protezione (Cass. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018).
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021