LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24111/2019 R.G. proposto da:
Q.A., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maiorana, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico n. 38.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 365/2019, depositata in data 3.6.2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Q.A., cittadino pakistano, ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di esser rimasto orfano e di esser stato avviato alla frequentazione di una scuola coranica, ove era stato addestrato allo Jihad; di essersi rifiutato di compiere un attentato kamikaze e di aver abbandonato il paese, temendo per la propria incolumità.
L’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione, adottato dalla Commissione territoriale, è stata respinta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello.
Secondo la Corte distrettuale, il racconto del richiedente asilo era caratterizzato da plurime incongruenze (circa la tempistica degli avvenimenti narrati), da genericità ed imprecisione (riguardo alla frequentazione della scuola coranica), da implausibilità (riguardo alle circostanze dell’attentato che il ricorrente avrebbe dovuto compiere), apparendo complessivamente inattendibile.
La pronuncia ha ritenuto insussistente anche il rischio di cui dell’art. 14, lett. c), Decreto qualifiche, con riferimento all’area di provenienza dell’interessato, e ha negato che la vicenda dedotta in giudizio integrasse i presupposti per la concessione del permesso umanitario, ritenendo ostativa l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo e l’assoluta carenza di prove di un qualche inserimento lavorativo conseguito in Italia.
Per la cassazione della sentenza A.N. propone ricorso in quattro motivi.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale immotivatamente negato che il Punjab fosse caratterizzato da un clima di violenza generalizzata, senza prendere effettivamente in considerazione le gravi condizioni di insicurezza interna attestate dalle fonti informative allegate dall’interessato (sito ***** e rapporto di Amnesty International).
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dell’art. 10 Cost., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che le condizioni generali di insicurezza del paese di provenienza giustificavano la concessione delle protezione sussidiaria e che le stesse fonti utilizzate dal tribunale attestavano la sussistenza di un clima di violenza generalizzata, come confermato da ulteriori reports internazionali. In ogni caso, competeva al richiedente quantomeno il diritto di asilo costituzionalmente garantito.
I due motivi sono inammissibili.
Il ricorso contrappone al contrario accertamento svolto dalla Corte territoriale, una diversa rappresentazione delle condizioni di sicurezza interna del Pakistan, non solo sconfinando su questioni di merito, insindacabili in cassazione, ma inoltre richiamando fonti informative (peraltro, quanto al sito *****, neppure aventi la specifica funzione informativa qualificata, richiesta in tema di protezione: Cass. 8819/2020), senza neppure indicarne il contenuto.
Non è ammissibile denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di c.d. cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, limitandosi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, occorrendo allegare l’esistenza ed indicare gli estremi ed il contenuto delle COI (Country of Origin Information) che, secondo la prospettazione, ove fossero state esaminate, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio.
La mancanza di tale allegazione impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, che va, quindi, dichiarata inammissibile (Cass. 22774/2020; Cass. 14307/2020).
Nel denunciare un travisamento, da parte del giudice distrettuale, del contenuto delle fonti utilizzate – la doglianza propone poi una lettura estensiva dei presupposti della protezione sussidiaria dell’art. 14 citato, sub lett. c), tale da ricomprendere le condizioni di instabilità legate all’azione di gruppi terroristici e a fattori di natura geopolitica, alla soppressione delle libertà fondamentali e alla violazione dei diritti umani, che però la pronuncia (cfr. pag. 4-5) ha ritenuto carenti, con specifico riferimento alla zona di provenienza dell’interessato, di quelle connotazioni del tutto eccezionali che, in base alle indicazioni della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07), devono avere diretta attinenza alla violenza diffusa nel paese (la quale deve aver raggiunto un livello tale da esporre le persone al rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per la sola presenza sul territorio nazionale).
1.1. Neppure è ammissibile ritagliare un’area di diretta applicabilità dell’art. 10 Cost. e la configurazione di situazioni soggettive attive in capo al migrante, ulteriori e diverse rispetto a quelle che si realizzano nella forma dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Per contro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
All’infuori di tali ipotesi, non è alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 10686/2012; Cass. 13362/2016; Cass. 11110/2019).
2. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando l’assoluta carenza di istruttoria e la motivazione solo apparente della decisione.
La censura è inammissibile.
Il rigetto della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), si basa sul giudizio di inattendibilità del racconto del ricorrente ed è coerente con il principio secondo cui l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, sicché, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).
L’obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta una domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.
2.1. Per il resto la censura suppone la possibilità di un sindacato di merito o di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.
La nuova formulazione della norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – insussistente nel caso in esame – che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/14).
3. Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 10 Cost., e l’omesso esame della condizioni personali del richiedente asilo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censurando la decisione per aver negato il permesso per ragioni umanitarie nonostante la situazione personale dell’interessato ed il grado di inserimento ottenuto in Italia, non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle conseguenze cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro nel paese di provenienza, con il quale aveva reciso ogni rapporto familiare, sociale e lavorativo.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, avendo la pronuncia escluso la stessa rappresentazione di una situazione personale di fragilità riconducibile alle gravi ragioni umanitarie, giustificative della concessione del permesso di soggiorno.
La diffusa violazione dei diritti umani nel paese di provenienza non rilevava di per sé ma solo in quanto ricollegabile ed incidente sulla condizione personale del richiedente asilo: come ripetutamente affermato da questa Corte, tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).
Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021