Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34253 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24285/2019 R.G. proposto da:

Y.C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Natale, con domicilio in Avellino, alla Via Pescatori n. 60.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 5513/2019, depositato in data 3.7.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Y.C.F. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di provenire dal Ghana e di essersi allontanato dal paese per aver contratto un debito che non aveva potuto onorare a causa di una rapina subita da sconosciuti; di aver raggiunto la Libia, ove era stato sequestrato e picchiato dagli *****, decidendo di fuggire e di giungere in Italia.

Il tribunale ha ritenuto che il racconto dell’interessato fosse generico, non circostanziato e contraddittorio ed ha perciò respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando come non fosse neppure rappresentato il pericolo di una persecuzione per ragioni politiche, razziali, religiose etc..

Il Collegio ha ritenuto infondata la domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), per l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo, negando la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 14, lett. c), decreto qualifiche.

Quanto al permesso umanitario, la decisione ha posto in rilievo l’insussistenza di una situazione originaria di fragilità del ricorrente, rilevando, quanto al grado di inserimento conseguito in Italia, come Y.C.F. non avesse dato prova dello svolgimento di attività lavorativa.

Per la cassazione del Decreto Y.C.F. propone ricorso in tre motivi.

Il Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ascrivendo al tribunale di aver ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente con una motivazione apparente e perplessa, benché i fatti dedotti fossero coerenti, specifici, non smentiti da elementi di segno contrario.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha esaustivamente posto in rilievo le plurime incoerenze e la genericità del racconto del ricorrente, le diverse e contrastanti versioni dei fatti rese nel corso del procedimento e l’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro.

Il giudizio di credibilità non appare – quindi – il frutto di un personale convincimento sganciato dalle evidenze processuali, ma del motivato apprezzamento delle dichiarazioni del ricorrente e della corretta applicazione dei criteri legali elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il relativo apprezzamento – adeguatamente motivato – attiene al fatto ed è incensurabile in cassazione, data – anche – l’impossibilità di un sindacato di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.

L’attuale formulazione della norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – insussistente nel caso concreto – che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e perciò in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/14).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si sostiene che, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria sub art. 14, lett. a) e b), era necessario acquisire informazioni aggiornate sul paese di provenienza quanto alle molteplici criticità del sistema carcerario e giudiziario ghanese, all’inadeguata tutela dei diritti fondamentali dei minori, delle donne e dei lavoratori, all’applicazione della pena di morte, alle discriminazioni per ragioni legate all’orientamento sessuale e al clima di violenza indiscriminata. Quanto all’ipotesi regolata del citato artt. 14, lett. c), contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, non era necessaria la prova che l’interessato fosse esposto ad una minaccia individualizzata alla propria incolumità.

Il motivo è inammissibile.

La domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è stata respinta anzitutto per la scarsa credibilità del racconto del richiedente (oltre che l’impossibilità di ritenere che questi fosse esposto al rischio di condanna capitale o a trattamenti inumani o degradanti).

L’inattendibilità dei fatti dichiarati ostava, comunque, all’accoglimento delle due forme di protezione principale, essendo inconferente l’asserita sussistenza di atti di persecuzione politica, le pratiche di maltrattamento, il rischio di trattamenti inumani e degradanti o le denunciate violazione dei diritti fondamentali, tutte situazioni di contesto neppure ricollegabili alla vicenda personale del richiedente asilo, pertinente ad un episodio di criminalità comune. Quanto al dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).

2.1 Riguardo all’ipotesi regolata dall’art. 14, lett. c) Decreto Qualifiche, la censura appare invece volta a rappresentare la sussistenza, di una situazione interna di generale insicurezza, adducendo elementi che attengono al giudizio di fatto e alle valutazioni riservate al giudice di merito, le cui conclusioni restano incensurabili poiché motivatamente assunte sulla base di fonti aggiornate ed accreditate.

Il ricorso propone – in realtà – una lettura sostanzialmente ampliativa dei presupposti della protezione sussidiaria dell’art. 14 citato, sub lett. c), estesa alle condizioni di instabilità legate all’azione di gruppi terroristici, a fattori di natura geopolitica, alle violazione delle libertà di espressione o dei diritti umani, situazioni che il tribunale ha motivatamente ritenuto (cfr. decreto, pag. 7-11), prive di quelle connotazioni del tutto eccezionali che, in base alle indicazioni della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C465/07), devono caratterizzare il grado di violenza diffusa, tale da esporre le persone al rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per la loro sola presenza sul territorio nazionale.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale negato il permesso umanitario con una motivazione meramente apparente e senza tener conto della particolare condizione di fragilità legata all’età, alla specifica situazione familiare dell’interessato e a quella generale del paese di partenza, al pericolo di trattamenti inumani, al buon livello di integrazione conseguito in Italia.

Il motivo è inammissibile non solo in quanto diretto a sindacare la sufficienza della motivazione, sollecitando un controllo non più consentito in sede di legittimità (Cass. s.u. 8053/2014), ma soprattutto per difetto di pertinenza, avendo la pronuncia conferito decisivo rilievo all’inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato al fine di escludere una condizione di vulnerabilità di partenza.

Come già affermato da questa Corte, se è pur vero il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni soggettive che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990/2018; Cass. 7985/2020), tuttavia la domanda non può essere accolta e non sussiste alcuna necessità dell’approfondimento istruttorio se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a fondamento delle altre forme di protezione (Cass. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018).

Oltre a negare una situazione di fragilità personale dell’interessato, il Collegio ha anche evidenziato l’assoluta carenza di prova di un qualche inserimento lavorativo in Italia, ponendo in comparazione la situazione di partenza e quella consolidasti nel paese di approdo. Il ricorso è – in definitiva – inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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