Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34254 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22582/2019 proposto da:

C.W., rappresentata e difesa dall’Avvocato FABRIZIO VALENZI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 1901/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 20/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che C.W., nata in *****, aveva proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dalla stessa.

C.W., con ricorso notificato il 30/7/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5, dell’art. 4, comma 3, artt. 4 e 5 della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza attivare i suoi poteri-doveri di acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese di origine della richiedente, ha ritenuto che la stessa non fosse credibile per: la contraddizione in cui era incorsa per ciò che riguarda la collocazione cronologica dell’arresto della suocera; – la genericità e l’incoerenza dei fatti narrati; – la mancata rappresentazione di circostanza idonee a giustificare il suo mancato assoggettamento ad indagini penali o amministrative; – la configurazione della Chiesa del Dio Onnipotente come un’associazione clandestina in contrasto con l’ordine pubblico interno.

1.2. La corte, però, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato, innanzitutto, che, come esposto nell’atto d’appello, la richiedente, in fase di rilettura del verbale dell’udienza del 3/10/2018, aveva fatto correggere la contraddizione in cui la stessa o l’interprete era incorso tra la data dell’arresto della suocera riferita innanzi alla commissione territoriale, e cioè il mese di luglio del 2014, e quella dichiarata nel corso dell’udienza, e cioè il mese di marzo del 2018, chiarendo la suocera era stata arrestata nel 2014. D’altra parte, la valutazione d’inattendibilità è stata così operata isolando un solo riscontro, così disattendendo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5, lett. c), secondo cui, invece, il giudice deve svolgere una valutazione unitaria e complessiva.

1.3. La corte, inoltre, quando ha parlato di genericità e incoerenza dei fatti narrati, non ha chiarito a quali fatti abbia inteso fare riferimento, per cui, sul punto, la motivazione solo apparente.

1.4. Le modalità per le quali la richiedente è sfuggita all’arresto, poi, ha aggiunto la ricorrente, sono state dettagliatamente spiegate ed a fronte di tale spiegazione, oggettivamente sensata, la corte si è trincerata dietro una motivazione di mero stile.

1.5. L’affermazione secondo la quale la Chiesa del Dio Onnipotente può essere configurata come un’associazione clandestina in contrasto con l’ordine pubblico interno, infine, è del tutto incomprensibile anche perché, come riferito dai rapporti delle organizzazioni internazionali, si tratta di un’associazione clandestina in conseguenza delle persecuzioni subite in quanto inserita tra i cd. “culti maligni”.

2.1. Il motivo è infondato. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

2.2. Nel caso di specie, la corte d’appello, dichiaratamente aderendo al giudizio svolto sul punto dal tribunale, ha ritenuto che il racconto svolto dalla richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotta a lasciare il proprio Paese fosse contraddittorio (“avuto riguardo, in particolare, alla collocazione temporale dell’arresto della suocera: luglio 2014 o marzo?”), oltre che generico e incoerente, ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che la stessa fosse soggettivamente credibile.

2.3. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, a partire dal rilievo – che non investe una banale lacuna o un profilo secondario del racconto, ma un aspetto che, se non adeguatamente chiarito, mette in crisi l’intera narrazione svolta, della quale fa emergere l’intrinseca contraddittorietà – secondo cui la richiedente non aveva esposto le circostanze per effetto delle quali la stessa, nonostante la violenta e feroce persecuzione asseritamente operata ai danni suoi nonché dei suoceri e del marito, con i quali ha condiviso il luogo di preghiera e l’attività di proselitismo sin dal 2010, era riuscita a sottrarsi a qualsiasi indagine amministrativa o penale ed era riuscita ad ottenere il passaporto ed il visto per l’espatrio giungendo in Italia per via aerea) che la ricorrente non ha specificamente censurato, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata (escluso, com’e’ noto, ogni rilievo alla mera insufficienza della motivazione).

2.4. E l’inattendibilità del racconto della richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dalla stessa invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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