Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34255 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23211/2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da D.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il D. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal Senegal, suo Paese di origine, a seguito della morte del padre, il quale si sarebbe opposto ad un primo assalto dei ribelli al suo villaggio, facendone anche arrestare alcuni, ma sarebbe poi stato ucciso per ritorsione in un secondo attacco degli stessi rivoltosi; lo stesso richiedente sarebbe stato catturato nel secondo assalto, ma poi sarebbe stato abbandonato lungo una strada dai suoi rapitori. Il Tribunale considerava il racconto non credibile ed escludeva tanto la sussistenza di un contesto di violenza generalizzata idoneo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), quando di profili di vulnerabilità rilevanti per la concessione della tutela umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile, posto che il Tribunale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in Senegal (cfr. in particolare pag. 6 del decreto impugnato), dando conto della data e dell’origine della fonte consultata, nonché delle notizie specificamente tratte da essa. Il ricorrente, nel contrapporre altre fonti informative, non indica per quale motivo quella consultata dal giudice non sarebbe idonea o conterrebbe informazioni superate e non più attendibili o non più attuali. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità del diniego della protezione umanitaria, perché il Tribunale non avrebbe considerato la sua condizione di vulnerabilità.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale svolge il giudizio di comparazione tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), escludendo, all’esito, la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata.

Nell’ambito di tale giudizio, il Tribunale considera anche la storia personale del richiedente, evidenziando in particolare (cfr. pag. 12 del decreto) che il D. non aveva allegato alcuna ragione di vulnerabilità.

Il decisivo passaggio della motivazione non è neppure attinto dal motivo in esame, nel quale il ricorrente non indica alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente sottovalutato, nell’ambito del giudizio comparativo di cui anzidetto.

Ne consegue che la censura si risolve in un’istanza di riesame del giudizio di merito operato dal Tribunale, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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