LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22778/2019 proposto da:
A.G., rappresentato e difeso dall’avv. SIMONA MAGGIOLINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 1686/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza dell’8.8.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da A.G. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’ A. aveva dichiarato, in particolare, di essere di cittadinanza togolese, ma nato in ***** e di essere fuggito perché accusato da una vicina di aver avuto rapporti sessuali non consenzienti con una minorenne. Il Tribunale considerava il racconto non credibile perché il ricorrente aveva fatto confusione tra nascita e cittadinanza, non aveva chiarito per quale motivo il fatto non era stato denunciato alle autorità locali, né spiegato come mai la vicina, dopo averlo accusato e torturato, non lo avrebbe allontanato, e comunque la vicenda non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1686/2019, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.G. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 16 della Direttiva n. 32/2013/UE e art. 2729 c.c., perché il giudice di merito avrebbe omesso di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria su di lui gravante. In particolare, ad avviso del ricorrente la questione della sua provenienza e nazionalità sarebbe stata affrontata dalla Corte distrettuale con un approccio formalistico e non sarebbe stato svolto alcun approfondimento istruttorio al fine di verificare quale fosse, o fossero, la sua, o le sue, cittadinanze, e quale dunque il Paese di effettiva provenienza.
La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello non si limita affatto ad apprezzare la sola circostanza relativa all’incerta provenienza del richiedente, ma evidenzia anche lacune e incongruenze della storia (cfr. pagg. 6 e s. della sentenza). Il ricorrente non si confronta, nella censura in esame, con le varie contraddizioni evidenziate dalla Corte territoriale, dal che deriva l’insufficiente specificità della doglianza, con la quale si finisce per invocare un generico riesame del giudizio di fatto compiuto dal giudice di secondo grado.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, perché la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Nigeria.
La censura è inammissibile, posto che la Corte distrettuale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in Nigeria (cfr. in particolare pagg. 9 e ss. della sentenza impugnata), dando conto della data e dell’origine della fonte consultata, nonché delle notizie specificamente tratte da essa. Il ricorrente, nel contrapporre altre fonti informative, non indica per quale motivo quella consultata dal giudice non sarebbe idonea o conterrebbe informazioni superate e non più attendibili o non più attuali. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta l’erroneità del diniego della protezione umanitaria, perché il giudice di merito non avrebbe considerato la sua condizione di vulnerabilità.
La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello ha svolto il giudizio di comparazione tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), escludendo la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata. Il ricorrente non deduce, nel motivo in esame, di aver conseguito una integrazione socio-lavorativa in Italia, né allega alcun elemento che la Corte territoriale avrebbe, in ipotesi, omesso di considerare o non adeguatamente considerato; si limita ad affermare che in Nigeria o in Togo “si troverebbe completamente solo, senza una famiglia né nessuno che potrebbe sostenerlo” (cfr. pag. 9 del ricorso), senza tuttavia indicare se, in Italia, potrebbe invece contare su una rete di assistenza e protezione, ed in tal caso di quale rete si tratterebbe.
Con il quarto ed ultimo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 46 della Direttiva n. 32/2013/UE e art. 111 Cost., perché non sarebbe stato garantito né il principio del giusto processo, né un ricorso effettivo alla tutela giurisdizionale.
La censura è inammissibile per assoluta genericità. Nel caso di specie, il ricorrente è stato sentito in Commissione, ha potuto presentare ricorso avverso il relativo diniego, ha fruito non di uno, ma di due gradi di giudizio, ed ha infine avuto accesso al ricorso innanzi questa Corte di Cassazione: l’effettività della tutela giurisdizionale, dunque, gli è stata ampiamente assicurata, nell’ambito di un processo caratterizzato, peraltro, dal principio della cooperazione istruttoria a carico del giudice di merito.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021