Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34257 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23988/2019 proposto da:

O.N.B., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da O.N.B. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’ O. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dalla Nigeria, suo Paese di origine, in conseguenza di un attacco perpetrato dai ribelli appartenenti al Niger Delta Militant, nel corso del quale numerose persone venivano uccise. La storia veniva ritenuta non credibile dal Tribunale, che dubitava anche dell’effettiva provenienza del richiedente dalla zona da egli indicata nel suo raccolto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.N.B. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione di non credibilità del suo racconto, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che egli aveva dichiarato di essere nato nel ***** e di farvi periodicamente ritorno per visitare i propri genitori. La circostanza che egli abbia studiato e lavorato in altri stati della Nigeria non sarebbe rilevante ai fini dell’esclusione del collegamento del ricorrente alla sua zona di origine, e spiegherebbe la circostanza – enfatizzata dal giudice di merito nel provvedimento impugnato – che il ricorrente non conosca la lingua locale parlata nella sua area di origine.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del contesto di violenza generalizzata esistente nella zona del *****.

Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale ha dato atto che “… il ricorrente aveva inizialmente riferito di essersi recato in Delta State e poi in River State solamente dal 2000 al 2007, e che durante tale permanenza, la sua famiglia si trovava nel villaggio natale, ad *****; egli tuttavia, alla seconda audizione, aveva spiegato di aver abbandonato il ***** quanto aveva cinque o sei anni, e di non esservi più tornato, sino al 2012, se non per visitare ogni tanto i suoi genitori. Non sarebbe dunque credibile che tra il 2000 ed il 2007 la sua famiglia (la moglie ed i figli) si trovasse ad *****, in quanto il ricorrente, fino al 2012, non vi aveva più vissuto” (cfr. pag. 9). Tale passaggio della motivazione, non adeguatamente attinto dai motivi di censura in esame, evidenzia che il richiedente stesso aveva dichiarato di aver abbandonato il *****, per trasferirsi altrove, in tenera età, e di non avervi più fatto ritorno, se non in occasioni di visite ai propri genitori. Legittimamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto, nell’ambito dell’apprezzamento del fatto a lui demandato, di poter escludere l’effettiva provenienza dell’ O. dal *****, per essere evidentemente più forte il legame dello stesso con altri contesti territoriali, nei quali aveva dichiarato di aver vissuto, lavorato e costituito una sua propria famiglia.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, poiché il Tribunale avrebbe omesso di considerare la sua vulnerabilità, in ragione dell’età (61 anni), del contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria e del suo percorso di inserimento nel contesto socio-lavorativo italiano.

La censura è inammissibile. Il Tribunale ha considerato il contesto esistente in Nigeria, richiamando le fonti informative consultate (cfr. in particolare pagg. 12 e 13 del decreto impugnato), dando conto della loro data ed origine, nonché delle notizie specificamente tratte da esse. Il ricorrente, nel contrapporre altre fonti informative, non indica per quale motivo quelle consultate dal giudice non sarebbero idonee o conterrebbero informazioni superate e non più attendibili o non più attuali. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Il giudice di merito ha poi esaminato la condizione personale del ricorrente, dando atto che costui “… non ha prodotto alcuna documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa regolarizzata, sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata, mentre in Nigeria egli lavorava come meccanico e, malgrado la non più giovane età, egli potrebbe essere ancora in grado di reperire un’occupazione, così da aiutare economicamente la propria famiglia” (cfr. pag. 14 del decreto). Questo passaggio della motivazione, invero decisivo, esprime il giudizio comparativo tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), ed esclude, all’esito, la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata. Il ricorrente contesta tale valutazione allegando (cfr. pag. 18 del ricorso) un rapporto di collaborazione con una cooperativa per lo svolgimento di alcune opere di giardinaggio, che tuttavia ha interessato un periodo determinato (da maggio a settembre 2019), addirittura successivo alla data di pubblicazione del decreto impugnato, e quindi del tutto irrilevante, trattandosi con tutta evidenza di fatti nuovi, non utilmente deducibili in Cassazione.

Il motivo, quindi, si risolve in un’istanza di riesame del giudizio di merito operato dal Tribunale, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, poiché l’atto notificato dal Ministero dell’Interno non presenta i requisiti del controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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