Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34258 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23202-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. ELENA PETRACCA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 3.8.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da S.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il S. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal *****, suo Paese di origine, a seguito di una lite per motivi ereditari. Il Tribunale considerava il racconto non idoneo ai fini del riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione.

Interponeva appello il S. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1785/2019, confermava la valutazione di non idoneità del racconto, trattandosi in sostanza di migrante economico.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito, perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto non credibile il racconto del richiedente, il quale aveva riferito che l’eredità di una persona defunta era destinata, secondo le usanze esistenti in *****, ai parenti dello stesso, e non invece alla moglie ed ai figli.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di considerare il rischio di tortura e trattamento umanamente degradante cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello, dopo aver dato atto che non rientra nel fatto notorio, né è documentata in alcun modo, la consuetudine locale, allegata dal ricorrente, secondo cui l’eredità di un defunto debba essere devoluta alla sua famiglia di origine, e non invece alla moglie ed ai suoi discendenti diretti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) afferma anche che “Occorre evidenziare che alla nota 14 febbraio 2019 è allegata la copia tradotta di un “arbitrato” datato 7 febbraio 2014. L’arbitrato racconta tutta un’altra storia rispetto a quella riferita nell’appello. La lite ereditaria sarebbe stata sottoposta a una Commissione della Circoscrizione di *****, che l’avrebbe risolta a favore del fratello del padre. Il parente, quindi, avrebbe fatto valere le proprie pretese in maniera lecita e un giudice privato avrebbe accolto le sue richieste” (cfr. pag. 5). Tale decisivo passaggio della motivazione, non attinto dai motivi di censura in esame, dimostra la correttezza del giudizio di non credibilità del racconto fornito dal richiedente, in quanto lo stesso risulta smentito per tabulas, proprio sul punto nodale della storia, rappresentato dall’esistenza di una lite ereditaria condotta da una delle parti con metodi aggressivi e violenti.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo diniego, da parte della Corte distrettuale, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), pur in presenza di un contesto di violenza generalizzata in *****.

La censura è inammissibile, posto che il Tribunale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in ***** (cfr. in particolare pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), dando conto della data e dell’origine delle fonti consultate, nonché delle notizie specificamente tratte da esse. Il ricorrente, nel contrapporre altre fonti informative, non indica per quale motivo quelle consultate dal giudice non sarebbero idonee o conterrebbero informazioni superate e non più attendibili o non più attuali. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta l’erroneità della mancata concessione della protezione umanitaria, perché il giudice di merito non avrebbe considerato il fatto che egli aveva in corso un rapporto di apprendistato in Italia, e dunque era inserito nel contesto socio-economico.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello svolge il giudizio di comparazione tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), escludendo, all’esito, la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata. Nell’ambito di tale giudizio, il giudice di merito considera anche la storia personale del richiedente, evidenziando in particolare (cfr. pag. 14 della sentenza) l’insufficienza, ai fini della prova dell’integrazione socio-lavorativa in Italia, del mero svolgimento di un’attività lavorativa.

Il decisivo passaggio della motivazione non è neppure attinto dal motivo in esame, nel quale il ricorrente indica soltanto di avere, dal 17 maggio 2017, un contratto di apprendistato con scadenza al 2021, senza tuttavia curarsi di specificare se, ed in tal caso in quale momento del giudizio di merito, tale circostanza fosse stata dedotta e documentata. Dal che deriva la carenza di specificità della censura, che si risolve in un’istanza di riesame del giudizio di merito operato dal Tribunale, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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