Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34263 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. r.g.27844/2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, p.zza dei Navigatori n. 7, presso lo studio dell’Avv. Carlo Recchia, e rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta Conte, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3649/51/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20.04.2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.09.2021 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Visonà Stefano, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Enrico Cellentano, per delega;

udito per la controricorrente l’Avv. Gianna Galluzzo.

FATTI DI CAUSA

Nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, N.G. ricorre, su quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado, anch’essa sfavorevole.

In particolare, la C.T.R., rilevato che i motivi specifici dell’atto di appello, e quindi scrutinabili, riguardavano unicamente la mancanza del contraddittorio e l’esistenza di redditi esenti, li riteneva infondati.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso -con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto, parzialmente, inammissibile l’appello – non supera il vaglio di ammissibilità.

1.1. Posto che la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibili perché veicolate da motivi specifici, le questioni principali della controversia (ovvero la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale e la sussistenza di redditi esenti), non si apprezza l’ammissibilità della censura laddove il ricorrente, nell’illustrazione del mezzo di impugnazione, si limita a riprodurre integralmente l’atto di appello senza specificare quali motivi decisivi siano stati ingiustamente sanzionati dalla C.T.R.

2. Con il secondo motivo – rubricato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, e del D.M. 10 settembre 1992, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della regolarità procedurale dell’accertamento per avere l’Ufficio notificato al contribuente un questionario attinente all’anno di imposta 2006 anzicché al 2007, in tal modo ledendo il suo diritto alla difesa – il ricorrente lamenta che sia stato leso il suo diritto al legittimo contraddittorio, indispensabile in caso di applicazione di parametri, in quanto, nel caso di specie, l’accertamento non venne preceduto da rituale questionario, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 4, essendo irrilevante la deduzione dell’Ufficio secondo cui il questionario si riferiva al quinquennio 2006-2010.

2.1. La censura, prima che infondata è inammissibile per difetto di specificità. Premesso, infatti, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, per l’accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo di imposta 2009, per cui per gli accertamenti relativi agli anni di imposta precedenti il contraddittorio risulta meramente facoltativo, il mezzo difetta in specificità.

Il ricorrente, infatti, pur riconoscendo che l’invio del questionario costituisce mezzo idoneo a instaurare il contraddittorio fisco/contribuente non censura idoneamente, limitandosi a contestazioni meramente assertive, l’accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, secondo cui il questionario notificatogli riguardasse le annualità dal 2006 al 2010.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, e dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che, ai fini della prova liberatoria in caso di accertamento tramite “redditometro”, non sia sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte, ma sia necessario dimostrare che la spesa per incrementi sia stata sostenuta proprio con quei redditi.

3.1. La censura è fondata. L’argomentazione svolta dalla C.T.R. a sostegno della decisione, e oggetto di censura, risulta ormai superata dall’indirizzo più recente, ma ormai consolidato, della giurisprudenza di questa Corte (V.Cass.n. 25104 del 26/11/2014; Cass.n. 22944 del 10/11/2015; Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, id. n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016) secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.

4. L’accoglimento del motivo esime la Corte dall’esame, perché assorbito, del quarto motivo, con cui si è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della C.T.R. degli elementi rilevanti per dare prova che le spese indicate dall’Ufficio erano state sostenute con redditi esenti.

5. In conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito perché provveda al riesame, adeguandosi al superiore principio, e liquidi le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo del ricorso, inammissibili il primo e il secondo e assorbito il quarto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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