LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17857/2015 proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Gazzola, e dall’avv. Goffredo Gobbi, con domicilio eletto in Roma, via Maria Cristina, n. 8, presso lo studio dell’avv. Goffredo Gobbi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 07, n. 249/07/15, pronunciata il 05/12/2014, depositata il 26/01/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Visonà Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Goffredo Gobbi.
Udito l’avv. Gianna Galluzzo per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso (n. 18/08/13), la quale, in accoglimento del ricorso di C.M., aveva annullato gli avvisi di accertamento, a fini Irpef, per il 2007 e il 2008, fondati su metodo sintetico, che recuperavano a tassazione redditi non dichiarati desunti dalla disponibilità di beni-indice e da incrementi patrimoniali.
2. In particolare, la C.T.R. ha escluso che il contribuente avesse dimostrato che il padre gli aveva donato Euro 200.000,00 in contanti; non ha ritenuto persuasive le ragioni addotte dall’interessato a giustificazione di un asserito finanziamento bancario a cui egli avrebbe fatto ricorso, nel marzo 2007, per l’acquisto di un’autovettura al prezzo di Euro 67.000,00; infine, circa la provvista necessaria ad estinguere le rate del finanziamento e a sostenere le spese di manutenzione dell’autovettura, la C.T.R. ha negato che fosse stata dimostrata tanto la provenienza dei contanti versati sul conto corrente del contribuente il giorno prima della scadenza di ogni rata, quanto la provenienza delle somme necessarie alla manutenzione del veicolo nel biennio in contestazione.
3. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), si censura la sentenza impugnata che ha imposto al contribuente un onere probatorio aggiuntivo, rappresentato dalla dimostrazione che i redditi esenti (o soggetti a tassazione separata) di cui egli disponeva erano stati effettivamente destinati all’acquisto e alle spese di manutenzione dell’autovettura.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello, che ha negato che il contribuente avesse dimostrato di avere disponibilità finanziarie, non assoggettabili a tassazione, derivanti dalla donazione paterna di Euro 200.000,00.
2. Con il secondo motivo (“2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa fatti decisivi in relazione all’asserita mancanza di prova delle movimentazioni delle somme in contestazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato da un lato che fossero state provate la provenienza e la destinazione di Euro 500.000,00, prelevate in banca dal padre della parte privata; dall’altro la donazione, dal padre al figlio, di Euro 200.000,00, che invece risultava da autodichiarazione autografa del contribuente cui era stata attribuita data certa con il timbro di spedizione postale.
2.1. Il motivo è infondato.
Come insegna la consueta giurisprudenza sezionale (ex aliis Cass. 29/11/2019, n. 31253), il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito – nel testo vigente ratione temporis (ossia tra la L. n. 413 del 1991, ed il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010) -, prevede, al comma 4, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al comma 5, contempla le “spese per incrementi patrimoniali” sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare in modo durevole il patrimonio del contribuente. Ai sensi dell’art. 38, comma 6, resta salva la facoltà, per il contribuente, di offrire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con riguardo alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare (Cass. n. 5365 del 7/3/2014) e comunque nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/4/2013, n. 9539). Questa Corte, inoltre, al fine di delimitare il confine della prova contraria a carico del contribuente, ha chiarito (in tal senso Cass. 18/4/2014, n. 8995; 26/11/2014, n. 25104) che “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”. Quanto al tema del decidere, nel caso in cui il contribuente abbia dedotto di avere ricevuto una liberalità, si è puntualizzato che “nell’àmbito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto” (Cass. 3/12/2010, n. 24597, consolidata da Cass. 19/3/2014, n. 6397 (p. 10.22.)).
2.2. Tornando all’esame del motivo di ricorso, la Commissione regionale si è uniformata a tali principi di diritto laddove, sulla base del libero apprezzamento del materiale probatorio, ha negato che l’interessato avesse dimostrato che il genitore gli aveva donato una somma (Euro 200.000,00), con la quale, in sostanza, aveva fatto fronte alle spese di acquisto e di manutenzione di un’autovettura. In altri termini, la C.T.R. si è attenuta al principio di diritto, che necessita di essere riaffermato, per il quale “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, spetta al contribuente, che deduce che tale spesa è il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (nella formulazione anteriore alla novella del 2010), fornire la prova documentale delle liberalità medesime, anche se elargite da un componente della sua famiglia, tale non potendosi qualificare la mera autodichiarazione scritta del donatario”.
3. Con il terzo motivo (“3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa fatti decisivi in ordine alla valutazione dei motivi che hanno indotto il sig. C.M. a richiedere un finanziamento.”), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, senza spiegarne le ragioni, non ha ritenuto persuasive le giustificazioni addotte dal contribuente a sostegno della richiesta di finanziamento per fare fronte alla spesa per l’acquisto dell’autovettura.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie concreta, con le surrichiamate censure, il contribuente non rivolge alla sentenza critiche riconducibili al paradigma legale di cui all’art. 360, novellato n. 5.
4. Con il quarto motivo (“4. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla mancata pronuncia sul motivo di impugnazione in ordine al mancato recupero a tassazione di un quinto della spesa per l’acquisto dell’autovettura.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito alla richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento, con riferimento al 2007, in ragione del fatto che, configurando il finanziamento un incremento patrimoniale, in base all’art. 38, comma 5, esso poteva essere recuperato a tassazione non per l’intero, ma nei limiti del quinto.
4.1. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto prospetta il ricorrente, la C.T.R. non ha commesso il dedotto error in procedendo perché, senza discostarsi dal petitum dell’appello e senza omettere di pronunciare su alcuni profili di quest’ultimo, ha riconosciuto la legittimità degli avvisi di accertamento, con ciò implicitamente disattendendo tutte le censure sollevate dal contribuente contro l’attività accertatrice del fisco.
5. Con il quinto motivo (“5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), si fa valere un vizio di ultrapetizione della decisione della C.T.R., che ha confermato gli avvisi di accertamento in ragione della mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della donazione paterna di Euro 200.000,00, sebbene l’ufficio non avesse mai contestato tale dato obiettivo.
5.1. Il motivo è infondato.
Per la sentenza impugnata non è stata fornita la prova che il contribuente avesse ricevuto dal padre Euro 200.000,00 a titolo di donazione. Sicché il decisum del giudice d’appello, che si limita a negare che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio cui era tenuto, si mantiene entro il perimetro della domanda.
6. Con il sesto motivo (“6. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere pronunciato in ordine alla illegittimità degli avvisi di accertamento per assenza di riscontri probatori tali da giustificare l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in presenza di un unico fattore indice (l’acquisto di un’autovettura) e per non aver pronunciato in ordine alla natura di presunzioni semplici dei parametri redditometrici. Violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 116, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all’illegittimità degli avvisi di accertamento, impugnati per vizio di motivazione in ragione dell’assenza di riscontri probatori, anche di carattere indiziario, tali da giustificare l’applicazione dell’accertamento sintetico, in presenza di un unico fattore-indice di ricchezza, quale l’acquisto di un’autovettura.
6.1. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al punto 4.1.
7. In definitiva, infondati il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, inammissibili il primo e il terzo motivo, il ricorso va rigettato.
8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
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