Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34275 del 15/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8505/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro – tempore, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1698/2014 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Arezzo – notificò alla sig.ra P.D. separati avvisi di accertamento, con i quali, in forza di accertamento sintetico mediante redditometro, riprese a tassazione, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, le maggiori imposte ritenute dovute per IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi.

Avverso detti avvisi di accertamento la contribuente propose separate impugnazioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Arezzo, che rigettò, con due distinte decisioni, seppur rese contestualmente alla stessa udienza, entrambi i ricorsi.

Avverso ciascuna delle sentenze di primo grado ad essa sfavorevoli la contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana che, riuniti i giudizi seguiti alla proposizione di ciascun ricorso in appello, con sentenza n. 1698/9/14, depositata il 19 settembre 2014, non notificata, accolse il gravame complessivamente proposto della contribuente.

Avverso la succitata pronuncia della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, nonché degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata nelle parti in cui: a) ha ritenuto la necessità che l’accertamento fosse proceduto dal previo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, che si sarebbe invece svolto anteriormente alla notifica degli atti impositivi, per le stesse annualità d’imposta, nei confronti del sig. D.L.M., coniuge della P., il quale non aveva invece proposto opposizione agli avvisi di accertamento notificatigli, divenuti, perciò, definitivi; b) ha sostanzialmente violato il riparto dell’onere probatorio secondo le disposizioni menzionate in rubrica, laddove ha ritenuto non attinente alla controversia l’art. 2728 c.c. (violando, nel contempo, la disposizione specifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio), e omettendo di attribuire alla dichiarazioni rese dal D.L. nell’accertamento di cui era stata destinatario la pur dovuta valenza indiziaria ad ulteriore conforto delle risultanze acquisite dall’Ufficio riguardo al possesso da parte della P. di beni – indice, per il periodo di riferimento, di maggiore capacità contributiva, già di per sé legittimanti l’accertamento sintetico per mezzo del cd. redditometro.

1.1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per oggettiva, indubbia carenza nell’esposizione dei fatti, con specifico riferimento ai fatti processuali ed all’effettivo oggetto della controversia.

1.1.2. Invero l’Amministrazione ricorrente, alla critica articolata nell’unico motivo formulato per censurare la decisione impugnata, premette affermazioni che non trovano riscontro nell’effettivo svolgimento del processo come aliunde desumibili, a cominciare dalla stessa sentenza impugnata.

Segnatamente la difesa erariale assume testualmente (pag. 2 del ricorso) che “(o)ggetto del presente giudizio è l’avviso di accertamento n. ***** per l’anno d’imposta 2007”, laddove dalla sentenza in questa sede impugnata risulta che la CTR ha pronunciato, previa riunione dei giudizi, sugli appelli proposti dalla P. avverso le due sentenze rese dalla CTP, una delle quali, la n. 184/3/12, riguarda l’originaria impugnazione proposta dalla P. relativamente all’anno d’imposta 2006 (avviso di accertamento n. *****).

1.2. Tale erronea premessa, riguardo all’effettiva delimitazione del thema decidendum, si riflette, invero sulla stessa possibilità di adeguata comprensione della censura posta avverso la decisione di appello.

1.2.1. Questa Corte ha più volte precisato, con riferimento al requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti, sostanziali e processuali della vicenda, che la relativa mancanza o grave carenza della stessa determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018, n. 10072; Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020, n. 7025).

Vi e’, infatti, stretta complementarità tra il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., n. 3, e quello che lo segue immediatamente nella descrizione del modello, dell’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.

1.2.2. La rilevata oggettiva grave lacuna nei termini sopra esposti nell’esposizione del fatto processuale – che peraltro, nella specifica materia dell’accertamento sintetico mediante redditometro, è di particolare rilievo, dovendo lo scostamento nei termini previsti dal succitato art. 38, quale applicabile ratione temporis nella controversia in esame, avere durata almeno biennale onde legittimare l’accertamento presuntivo – determina, ex se, l’inammissibilità del ricorso, non potendo essere superata attraverso l’esame delle censure attraverso le quali si articola il motivo, né attraverso l’esame di altri atti processuali.

2. Il ricorso deve essere pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472