Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34276 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26944/2016 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 20, presso lo studio dell’avvocato Oliveti Francesco che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa,

– intimata –

e contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n: 3723/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3723/29/16 pubblicata il 19 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. agente per la riscossione per la provincia di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 7423/7/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da N.R. avverso gli avvisi di intimazione n. ***** e n. ***** relativi ad IRPEF ed altri tributi relativi all’anno 2007 a lui notificati da Equitalia Sud s.p.a.; la CTR, in particolare, aveva considerato che l’Agenzia delle Entrate, terza chiamata in causa, aveva provato la notifica degli atti presupposti degli avvisi di intimazione impugnati, producendo idonea documentazione in sede di appello;

che N.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; che Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si assume che la produzione in base alla quale è stata decisa la controversia, sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente non essendo stata colposamente prodotta in primo grado;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, per la nullità della notifica degli atti presupposti non notificati a mani del destinatario e senza la prevista successiva raccomandata informativa;

che con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, fra l’altro, fa riferimento alla notifica di atti diversi da quelli presupposto degli avvisi di intimazione di cui è causa;

che il primo motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consente la produzione di documenti nuovi in appello purché non introducano domande o eccezioni nuove. Nel caso in esame la documentazione è costituita dalla prova delle notifiche contestate dall’originario ricorrente, e quindi non introduce alcuna domanda nuova che allarghi o modifichi il thema decidendum, ma inerisce proprio al motivo che aveva indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso (in termini Cass. 25 marzo 2011, n. 6921);

che il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in particolare non viene precisata la modalità della notifica contestata e, soprattutto in ordine alla necessità della c.d. raccomandata informativa, è necessario stabilire le concrete modalità di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, mentre il ricorrente nulla precisa al riguardo;

che il terzo motivo è pure inammissibile in quanto l’eventuale errore nell’indicazione dei tributi a cui si riferiscono gli avvisi di intimazione impugnati è irrilevante ai fini del decidere la questione controversa vertente sulla notifica degli atti in questione;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.800,00; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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