Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34277 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1763/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, Firenze, n. 93/24/2013 pronunciata il 18 febbraio 2014 e depositata il 26 novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il contribuente, professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, veniva attinto da un atto impositivo avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione pari a Euro 16.512,00, emessa ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7-bis.

L’Ufficio contestava invero la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di n. 32 dichiarazioni dei redditi relativi all’anno d’imposta 2004, trasmesse con n. 32 files distinti, oltre il 90 giorno di scadenza previsto per la presentazione.

2. Il professionista adiva così il giudice di prossimità, censurando l’illegittimità dell’atto impugnato per errata applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico.

3. La tesi dell’Ufficio, secondo cui la condotta sanzionata non era ascrivibile ad una sola azione od omissione ma a più azioni – n. 32 invii tardivi – con conseguente applicazione del cumulo materiale, veniva disattesa dalla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 1.032,00 la sanzione irrogabile al contribuente in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 12.

4. Il giudizio di appello promosso dall’Ufficio, nel quale il contribuente non si costituiva, esitava in senso sfavorevole all’Amministrazione finanziaria.

5. Insorge con ricorso l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO

1. Il patrono erariale avanza censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, e della L. finanziaria n. 296 del 2006.

1.1 In buona sostanza la parte ricorrente critica la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui ha avvallato l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, che disciplina il cumulo giuridico, non potendosi ravvisare nella fattispecie in esame l’ipotesi di concorso materiale o formale delle violazioni previsto dal citato art. 12 (erroneamente indicato in ricorso come D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 12) ed ivi richiamando la precedente pronuncia di questa Corte n. 23123 del 2013.

Il ricorso è infondato.

2. In materia “… questa Corte ha recentemente affermato anche l’ulteriore principio, contrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013 rimasta isolata, secondo cui nel caso di plurimi “files” di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, in forza del principio del “favor rei” (Cass. n. 4458 del 2017). A ciò aggiungasi l’applicazione generale di detto principio anche in virtù del D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, nuovo comma 7-bis, secondo cui “L’adozione dei provvedimenti sanzionatori… di competenza dell’Agenzia delle entrate… è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472…, ad eccezione dell’art. 16, comma 2”. Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione previsto da tale decreto, art. 16, comma 2, di tale decreto, comporta che nella determinazione della sanzione in parola debba trovare applicazione anche il principio del “favor rei” di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3. Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7-bis (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 (cfr. Cass. Sez. V, n. 27059 del 2017)” (Cfr. Cass., V, n. 1892 del 2021).

3. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata esplicazione di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese. Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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