LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4890/2017 proposto da:
D.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Satolli, 45 presso lo studio dell’avvocato Sciacca Alberto Maria che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4571/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. BOTTA RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che si e’ riportato.
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della controversa D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12;
Ritenuto che in considerazione della definizione della controversia debbano essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021