LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28415/2017 proposto da:
Azienda Agricola Danes Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Gracchi 130, presso lo studio dell’avvocato Neri Filippo che la rappresenta e difende, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
Comune Di Fossato Di Vico, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Suppa Maria, giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 592/2016 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. BOTTA RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato Neri Filippo che si è riportato;
udito per il controricorrente l’avvocato Pecorilla Giuseppe per delega Suppa Maria che si è riportato.
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2009 in relazione a terreni edificabili dei quali la società contribuente contestava tuttavia l’edificabilità, rilevandone altresì l’eccessiva valutazione per omissione del calcolo delle zone di rispetto e per il degrado dell’area indotto dalla presenza di un depuratore.
Il ricorso era respinto tanto in primo grado quanto in appello con motivazioni sostanzialmente coincidenti.
Avverso la sentenza d’appello rubricata in epigrafe la società contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso l’ente locale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si può affermare che il ricorso presenti un generale profilo di inammissibilità, in quanto in presenza di una controversia decisa con sentenza definibile come “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c., ed essendo fondato su motivi in gran parte riferiti a una supposta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non indica “le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (v. Cass. n. 26774 del 2016).
Passando comunque all’esame dei singoli motivi di ricorso si rileva che con i primi due la parte ricorrente denuncia sotto diversi profili sostanzialmente il difetto di rappresentanza processuale del Comune, contestando la sentenza d’appello laddove il giudice di merito aveva stabilito che “il Comune era legittimamente rappresentato in giudizio” dal responsabile dell’Ufficio Tributi autorizzato con Delibera di Giunta e successiva delega del Sindaco.
Le censure non sono fondate. Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, “in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 44 del 2005, art. 3-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 88 del 2005, applicabile anche ai processi in corso, l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle commissioni tributarie, mediante il Dirigente dell’Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell’Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’Ufficio Tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello statuto comunale, atto normativo direttamente conoscibile dal giudice” Cass. n. 26719 del 2016). Nel caso di specie l’autorizzazione della Giunta – prevista dalla normativa del comune di Fossato di Vico – era stata rilasciata ed esibita in giudizio (così come lo era stata la successiva delega del sindaco): l’autorizzazione è rilasciata per il giudizio, complessivamente considerato, e non deve essere rinnovata grado per grado. Stante il fondamento della rappresentanza nella legge è da ritenere che l’autorizzazione di Giunta, prevista dalle regole comunali, possa intervenire a ratifica successivamente alla instaurazione del giudizio (e non debba quindi necessariamente precederla).
Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 89 c.p.c., lamentando nel concreto l’omessa valutazione delle frasi offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi della controparte.
Il motivo non è fondato. Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, “poiché la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d’ufficio a norma dell’art. 89 c.p.c., l’istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l’omesso esame di essa né l’omesso esercizio del suddetto potere” (Cass. n. 22186 del 2009).
Con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.
La censura è inammissibile con riferimento alla denuncia di omesso esame per le ragioni già esposte in relazione a quanto già rilevato circa l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 348-ter c.p.c., e per il fatto che omesso esame non vi è stato ma rigetto (anche esplicito) dell’eccezione. La censura è inammissibile con riferimento alla denuncia di violazione di legge in quanto trattasi di critica diretta all’atto impositivo e non alla sentenza impugnata e che come tale non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, tanto più a fronte di una sentenza dalla quale emerge che il giudice di merito ha accertato in fatto che “gli atti impugnati contengono tutti quegli elementi previsti dalla legge e che (tra l’altro) hanno consentito alla parte di proporre una adeguata difesa”. Si può aggiungere che le delibere comunali non sono tra gli atti da allegare L. n. 212 del 2000, ex art. 7 (v. ex multis Cass. n. 30052 del 2018).
Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al carattere edificabile e alla relativa decorrenza anche ai fini dell’obbligo di dichiarazione.
Quanto al denunciato omesso esame – che peraltro non sussiste essendosi il giudice di merito pronunciato sul punto anche se non nel senso desiderato dalla ricorrente – non resta che rinviare a quanto già detto in precedenza in ordine all’applicabilità nella specie dell’art. 348-ter c.p.c.. Quanto invece alla denunciata violazione di legge va ricordato che questa Corte ha affermato: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza” (Cass. n. 12308 del 2017). Nel caso di specie il giudice di merito ha affermato chiaramente, sulla base di un accertamento di fatto, che “l’edificabilità dei terreni oggetto di accertamento risale a tempi anteriori all’adozione della variante al PRG avvenuta in data 30 luglio 2007 (con la quale) sono stati resi edificabili altri terreni agricoli della società ma correttamente esenti da ICI”. Di qui l’infondatezza in ogni caso del motivo in esame.
Con il sesto motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio. Il percorso argomentativo non è in verità del tutto chiaro, ma sembra potersi cogliere che l’oggetto di quanto lamentato dalla parte ricorrente attenga sostanzialmente ad una supposta errata (quanto eccessiva) valutazione dei terreni oggetto di accertamento. Ciò sotto un duplice profilo: per non aver tenuto conto delle “fasce di rispetto” nei confronti del depuratore, del torrente e delle aree di sedime di corti coloniche e per la mancata considerazione del deprezzamento indotto dal depuratore.
Il motivo non è fondato. Quanto alla supposta omessa valutazione delle “fasce di rispetto” nei confronti del depuratore e del torrente, infatti, dalla sentenza emerge che il giudicante ne ha tenuto conto affermando, con accertamento di merito non adeguatamente censurato e con espressioni nient’affatto generiche, che:
– “dalla documentazione agli atti risulta che la fascia di rispetto del depuratore è stata idoneamente considerata e che la zona circostante a detto depuratore resta comunque edificabile”;
– “la zona di rispetto dei corsi d’acqua non muta la volumetria complessiva realizzabile, ma solo il posizionamento degli edifici”.
Quanto alla supposta errata valorizzazione dei terreni – oltre a dover rilevare che si tratta di una questione meramente estimativa sottratta al giudice di legittimità – si osserva che la ratio decidendi della sentenza impugnata è manifestamente costituita dalla seguente considerazione: “questo collegio ritiene che la stima effettuata dal Comune sia congrua, avendo prudentemente valutato le molteplici circostanze ed in particolare la vicinanza del depuratore”. Una osservazione questa anch’essa non tacciabile di genericità – che smentisce in modo evidente la fondatezza dei rilievi in proposito mossi dalla parte ricorrente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021