LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2011/2017 R.G. proposto da:
SCUDERIA STAR SERVICE società sportiva dilettantistica a r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Vincenzo Vannucci, elettivamente domiciliata in Roma, via Gomenizza, n. 3, presso lo studio dell’avv. Alessandro Tetti.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 01, n. 3809/01/2016, pronunciata il 17/05/2016, depositata il 15/06/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vitiello Mauro, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avv. Luca Bontempi per delega dell’avv. Maurizio Vincenzo Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 2296/2015) di rigetto del ricorso della Scuderia Star Service avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo d’imposta 2008, costi indeducibili e indetraibili portati da fatture per operazioni inesistenti, e maggiori ricavi non dichiarati (per Euro 45.235,00).
2. In particolare, la C.T.R., sulla premessa della definitività del recupero di ricavi non dichiarati non fatti oggetto di specifiche doglianze, con riferimento all’unico motivo di appello, relativo al contrasto tra il processo verbale di constatazione (“pvc”) del 2009 e il conseguente avviso di accertamento, ha negato che l’errore materiale commesso dall’ufficio abbia inciso sulla conoscenza dei fatti e sulla possibilità di difesa della contribuente, anche in considerazione dell’esplicito richiamo del pvc risultante dall’avviso. In adesione alla sentenza di primo grado, inoltre, la Commissione regionale ha chiarito che la contribuente non aveva dedotto dati ed elementi oggettivi, idonei a contrastare l’operato dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) in relazione alla contestata indeducibilità di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti.
3. La società sportiva ricorre con tre motivi, illustrati con una memoria, e l’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (“I Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in ragione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice considerato un mero errore formale la discrepanza esistente tra le risultanze del processo verbale di constatazione ed il contenuto dell’avviso di accertamento che invece ha reso carente e incomprensibile la motivazione dell’atto impositivo.”), la ricorrente premette che nel pvc la contestazione riguardava costi indeducibili/indetraibili per fatture per operazioni inesistenti (“FOI”) emesse dalla società Pole One, per Euro 350.000,00, e dalla società Rainbow Racing, per Euro 6.617.000,00, e aggiunge che, invece, l’avviso di accertamento, che pure richiamava il pvc, recuperava a tassazione costi indebitamente dedotti correlati a FOI emesse (esclusivamente) da Pole One per Euro 6.967.000,00. Censura quindi la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio dell’atto impositivo, del tutto carente sotto il profilo della motivazione.
2. Con il secondo motivo (“II Violazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, nonché del D.M. 11 febbraio 1997, art. 2, in ragione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR fondato la propria decisione ignorando le norme in materia di autotutela.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che, in presenza del decritto errore derivanti dalla scorretta trasposizione del contenuto del pvc nell’atto impositivo, l’Agenzia avrebbe dovuto procedere in autotutela.
3. Con il terzo motivo (“III Violazione dell’art. 115 c.p.c., in ragione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR fondato la propria decisione sull’avviso di accertamento affetto da errore formale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, così di fatto sostituendosi alla stessa nell’esercizio del potere di autotutela.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che, in violazione dei canoni a presidio del processo tributaria, avente natura impugnatoria, anziché limitarsi allo scrutinio circa la legittimità formale o meno dell’atto amministrativo tributario, (nella specie) dal punto di vista della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto posti a suo fondamento, si è sostituta all’A.F. ed ha emendato l’errore formale dell’avviso.
4. Il primo e il terzo motivo, da esaminare insieme perché pongono la medesima questione giuridica, non sono fondati.
E’ indubbio che l’atto amministrativo tributario debba essere motivato, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione del fisco (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1). E’ pacifico in giurisprudenza (fin da Cass. 26/03/2014, n. 2272) che, in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Di tali facoltà la contribuente ha senz’altro fruito e, senza contestare il merito della ripresa a tassazione di costi correlati a FOI, ha eccepito un vizio formale della pretesa fiscale, segnatamente la divergenza tra atto impositivo e contenuto del pvc (processo verbale che, per la dottrina, ha “valenza bifronte”, quale “elemento della motivazione” e “fonte di prova” della determinazione dell’A.F.). Al riguardo, tuttavia, la C.T.R., senza incorrere nel lamentato errore di diritto, con un apprezzamento di fatto ad essa insindacabilmente riservato, ha stimato irrilevante l’errore materiale in ragione della motivazione dell’avviso per relationem al pvc, recante la puntuale esposizione dei fatti e delle fonti di prova emersi dalla verifica fiscale.
Ne’ appare corretta l’approccio giuridico desumibile dal terzo motivo di ricorso. In vero, la natura del giudizio tributario come giudizio di “impugnazione-merito” e non di “impugnazione-annullamento”, in quanto finalizzato non esclusivamente all’eliminazione della decisione amministrativa, ma ad una pronuncia sul rapporto tributario, comporta che il contribuente non possa limitarsi a dedurre vizi formali dell’atto impugnato (la cui rilevanza in questo processo, beninteso, è stata negata dai giudici di merito), ma debba contestare nel merito, sotto il profilo dell’an e/o del quantum, la fondatezza della pretesa erariale, aspetto, quest’ultimo, nemmeno lambito dalle critiche della ricorrente.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
Nella sentenza impugnata non si fa riferimento ad una simile censura, che non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito. A tale proposito è opportuno ricordare che, secondo il chiaro orientamento di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140).
6. Ne consegue il rigetto del ricorso.
7. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021