Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34293 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11859/2015 R.G. proposto da:

I.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosamaria Nicastro, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6375/09/14, depositata il 27 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

I.C. impugnava due avvisi di accertamento con cui Roma Capitale recuperava una maggiore ICI in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006.

Il contribuente asseriva di essere proprietario di due immobili in relazione ai quali, nel dicembre 2004, aveva presentato domanda di condono edilizio avente ad oggetto talune opere ultimate nel marzo 2003. Successivamente, il 16 febbraio 2006 aveva espletato un’autonoma procedura tecnica di accorpamento e presentato due distinte denunce DOCFA al fine di sostituire i precedenti subalterni relativi agli immobili e di attribuire agli stessi una rendita effettiva, in luogo di quella presunta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4. Quindi aveva provveduto a versare l’ICI dovuta per intero in relazione all’anno 2005 e, per l’anno 2006, limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 16 febbraio, applicando la rendita cd. presunta. Per il periodo successivo a tale data aveva versato l’imposta sulla base della rendita catastale proposta tramite DOCFA.

Il 6 dicembre 2010 Roma Capitale notificava due avvisi con cui accertava una maggiore ICI in relazione ad entrambi gli anni di imposta.

Lo I. censurava tali atti denunciandone il difetto di motivazione e l’illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Roma Capitale.

Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione affidato a tre motivi e assistito da memoria.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Gli atti impugnati indicherebbero unicamente gli importi versati dal contribuente e quelli che secondo l’Amministrazione sarebbero dovuti sulla base della rendita proposta dal contribuente con procedura DOCFA senza alcuna motivazione. Solo nel corso del giudizio di primo grado, nell’atto recante le controdeduzioni, il Comune avrebbe integrato la motivazione chiarendo che la maggiore somma richiesta era dovuta all’applicazione retroattiva della rendita operata sulla base della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, in forza della quale, per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, l’ICI è dovuta con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Tuttavia, secondo il ricorrente la motivazione dell’atto impositivo non avrebbe potuto integrata in giudizio. Pertanto, avendo fatto malgoverno di tali principi, la sentenza impugnata sarebbe illegittima.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza della CTR, dichiarando applicabile retroattivamente la rendita proposta dal contribuente in data *****, sarebbe illegittima per violazione delle disposizioni richiamate in quanto la procedura DOCFA attivata dal contribuente sarebbe conseguita alla procedura di accorpamento ed attribuzione della rendita catastale effettuata dal medesimo e non già al condono edilizio con il quale non avrebbe alcun legame. In forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, fino alla variazione della rendita catastale, avvenuta il *****, l’imposta avrebbe dovuto essere determinata sulla base della rendita presunta.

Con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice d’appello avrebbe omesso del tutto di considerare la dedotta assenza di ogni legame tra il condono edilizio e la procedura di accorpamento e attribuzione rendita catastale, nonostante che il contribuente avesse prodotto in giudizio la documentazione relativa alle pratiche di condono edilizio. In sostanza, la CTR non avrebbe esaminato gli elementi di fatto prodotti dal ricorrente al fine di provare l’assenza di collegamento tra condono e procedura di accorpamento cui sarebbe conseguita l’impossibilità di applicare retroattivamente la rendita catastale proposta in tale ultima occasione.

Il primo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare seguito – “l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa” (Sez. 5, n. 30039 del 21/11/2018, Rv. 651552-01).

In tema di ICI si è inoltre affermato che l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Sez. 5, n. 26431 del 08/11/2017, Rv. 646218-01).

Si è altresì precisato che la motivazione dell’atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, così delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l’opportunità dell’impugnazione. (Sez. 5, n. 25709 del 14/12/2016, Rv. 641948-01).

Questa Corte ha inoltre affermato che l’avviso di accertamento privo, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario. (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018, Rv. 648519-01).

Nella specie, gli avvisi di accertamento (il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, è stato riprodotto nel ricorso) recavano l’indicazione della rendita catastale degli immobili del contribuente e il diverso ammontare che secondo l’Amministrazione era dovuto. Per spiegare le ragioni della maggiore pretesa essi contenevano, oltre al richiamo della normativa in tema di ICI, un riferimento agli archivi e alle banche dati dell’amministrazione del tutto generico e operato mediante formule di stile, senza alcun riferimento alla concreta vicenda che aveva riguardato gli immobili del contribuente e l’eventuale condono edilizio cui egli aveva aderito, e né alla normativa ad esso relativa, e, specificamente, alla disposizione recata dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41. In sostanza, l’avviso di accertamento si limitava a “comunicare” la diversa entità dell’imposta richiesta dall’Ufficio in difformità rispetto a quanto versato dal contribuente, senza però specificare quali fossero in concreto le ragioni dello scostamento e dunque senza rendere comprensibili gli elementi costitutivi della maggiore pretesa tributaria. Solo nel giudizio di primo grado l’Amministrazione ha spiegato le ragioni di tale pretesa, affermando di aver fatto applicazione della disciplina di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, ritenendo che la DOCFA presentata dal contribuente fosse conseguente alla sanatoria edilizia. Tuttavia, tale integrazione in sede giudiziale di un atto impositivo lacunoso è inammissibile.

La Commissione tributaria regionale non si è fatta carico di questi elementi, benché denunciati dal contribuente, affermando apoditticamente che “gli atti impugnati erano motivati in modo idoneo e sufficiente a far sì che il contribuente avesse piena cognizione della pretesa tributaria, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificavano”.

Il primo motivo di ricorso è perciò meritevole di accoglimento con conseguente assorbimento degli altri due motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.100 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 giugno 2021, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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