LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27298-2014 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA MINOTTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
R.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1762/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 04/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1762/2014, depositata il 4.4.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– R.R., titolare di una impresa di autotrasporti, proponeva distinti ricorsi avverso avviso di accertamento per l’anno 2005 e cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate per le violazioni Iva rilevate nell’accertamento, con il quale – all’esito delle indagini bancarie condotte sui conti correnti del contribuente e della relativa istruttoria svolta sulle relative movimentazioni bancarie- per effetto di pagamenti di fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata dalla parte ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con riliquidazione dei tributi.
– La CTP di Milano rigettava i ricorsi, previa riunione dei medesimi, con sentenza che era gravata di due appelli da parte del contribuente: il primo riguardante il ricorso proposto contro la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate per le violazioni IVA; il secondo attinente alla decisione della CTP sul ricorso contro l’accertamento e la successiva cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo degli importi liquidati nell’accertamento.
– La CTR – previa riunione degli appelli e nel contraddittorio tra le parti – li rigettava con conferma della sentenza di primo grado.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il R. propone ricorso – illustrato da memoria – al quale resiste con controricorso, accompagnato da ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per illegittimità degli accertamenti fondati su prove inutilizzabili costituiti dalle dichiarazioni indizianti di reato rese da F.C., legale rappresentante della Express Line srl e C.P. a pubblico ufficiale”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e dell’art. 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia”; 3) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 e art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione alla ripresa a imposizione della somma di Euro 144.268,69”.
– Il primo motivo non è fondato.
– Invero nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica la impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento (nella fattispecie, le dichiarazioni sono state raccolte nel corso degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione), che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Tali dichiarazioni (anche quando provengano da parte contribuente) hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (cfr. Cass. n. 24531 del 2019).
– Col secondo motivo – che si articola in cinque sottomotivi – il ricorrente lamenta l’omesso esame della documentazione prodotta.
– Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Nel dedurre la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente pone in essere, innanzi tutto, una mescolanza di censure tra di loro incompatibili, nel senso che l’una esclude l’altra. In secondo luogo, il motivo è assemblato, essendo il risultato di una pluralità di documenti riprodotti integralmente, senza che gli stessi siano accompagnati da una selezione e/o rielaborazione sintetica dei rispettivi contenuti, non potendosi esigere dalla Corte di provvedere alla indagine ed alla selezione di quanto necessario alla decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 9382/2020). Un terzo profilo di inammissibilità si rinviene nella non consentita prospettazione della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, atteso che la fattispecie ha fatto registrare una doppia conforme.
– Il terzo è inammissibile perché – dietro un’apparente violazione del n. 3 – in realtà sollecita un riesame del merito della controversia, inammissibile nella presente sede.
– Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito; assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021