Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34296 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9136/2018 proposto da:

D.V. Traslochi & Trasporti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 2 presso lo studio dell’avvocato Giancaspro Nicola che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 724/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. la controversia concerne un avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società D.V. Traslochi e Trasporti ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, con il quale un atto di fusione ed una precedente cessione di quote venivano unitariamente ritenuti come operazione finalizzata a realizzare una compravendita di terreni in favore della suddetta società ed erano tassati di conseguenza;

2. il giudice tributario adito dalla società contribuente accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe con cui la CTR avallava la qualificazione unitaria operata dall’ufficio al contempo escludendo la necessità della preventiva instaurazione del contraddittorio sul motivo che l’art. 20 cit. non aveva “natura antielusiva”. Avverso questa sentenza la società ricorre per cassazione con due motivi illustrati con memoria;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. entrambi i motivi di ricorso riguardano la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 20 cit.

2. il ricorso è fondato e va accolto.

Va premesso che l’avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Il testo della norma è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), in modo che esso prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.

La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.”.

La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019.

Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3,24,81,97,101,102 e 108 Cost. – della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, secondo cui la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del “considerato in diritto della sentenza 39/2021).

In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l’imposta di registro, “marcatamente un’imposta “d’atto”” (punto 5.2.2. del “Considerato in diritto” della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto.

Ciò posto, la sentenza impugnata, fondata sull’erronea affermazione secondo cui “il Tuir, art. 20, consente la riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro”, va cassata;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere accolto;

5. le spese vanno compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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