Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34300 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14841/2018 R.G. proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38, presso l’avv. Gianluca Moncada, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Lo Giudice giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 12, n. 4321/12/17, del 23 ottobre 2017, depositata il 2 novembre 2017, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2005 e 2006 cui il contribuente opponeva inesistenza delle relative notificazioni e difetto di motivazione. Il ricorso era respinto sia in prime cure che in appello, avverso la cui sentenza d’appello il contribuente propone ricorso di cassazione con tre motivi. Il Comune non si è costituito;

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente insiste sull’inesistenza della notifica laddove la sentenza impugnata segnala che nella specie si trattava di una regolare procedura notificatoria “avvenuta a mezzo posta, modalità che rientrava nei poteri dell’ente locale a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161”. Il ricorrente, genericamente e senza osservanza del principio di autosufficienza, afferma che l’ente locale non avrebbe provato la regolarità della notifica: ma sta il fatto che il ricorrente stesso ammette che il Comune ha prodotto la fotocopia degli avvisi di ricevimento, pur lamentando che la fotocopia non riguarda anche la “facciata” ove è riportato il nome del soggetto che spedisce, laddove ciò che importa in un avviso di ricevimento è la parte nella quale è indicato il soggetto ricevente. Peraltro nessuna specifica difformità tra copia e originale viene indicata nella pur sovrabbondante critica sviluppata nel ricorso;

3. Con il secondo motivo di ricorso in contribuente insiste nel difetto di motivazione degli atti impositivi, anche perché motivati per relationem ad “accertamenti Maggioli” il cui contenuto, presupposto ignoto al contribuente, non è riportato negli atti impositivi. Anche in questo caso il ricorso è generico e privo di autosufficienza, in quanto non essendo riportato nel ricorso il contenuto dei contestati avvisi di accertamento non è possibile per questo giudice valutarne la reclamata inadeguatezza motivazionale: tanto più di fronte ad una sentenza che afferma, quandanche sinteticamente che gli avvisi impugnasti contenevano tutti gli elementi perché il contribuente potesse, come in effetti ha fatto, difendersi nel merito. Peraltro, nonostante l’alone di mistero di cui il contribuente tende a circondarli, i riferiti “accertamenti Maggioli” non sono a lui ignoti in quanto si tratta delle verifiche eseguite a suo carico dalla società Maggioli alla quale il Comune di Canicattì ha affidato la delega delle verifiche e misurazioni necessarie per l’imposizione tra l’altro ai fini TARSU;

4. Nel secondo motivo resta assorbito il terzo che ripete lo schema critico del secondo motivo con riferimento ora al calcolo degli interessi;

5. Il ricorso va quindi respinto. La mancata costituzione dell’ente locale giustifica la mancata pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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