LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16305/2012 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Gafitex Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 91 presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mazza Francesca e Zizzo Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 11/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
che:
– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 48/34/11, la quale aveva rigettato l’appello del predetto Ente avverso la sentenza n. 149/05/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della Gavitex srl.
La società aveva opposto la cartella esattoriale relativa a redditi dichiarati IVA, IRPEG e IRAP relativi all’annualità di imposta 2002 con la quale si contestava l’omesso pagamento dei predetti tributi.
La Gafitex ha replicato con controricorso e, nelle more del giudizio, ha presentato istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;
– L’Agenzia delle entrate ha comunicato che la domanda di definizione agevolata della contribuente è risultata regolare, avendo la stessa provveduto al pagamento del dovuto, chiedendo nel contempo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
CONSIDERATO
che:
– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino al 31 dicembre 2020” ed il D.L. cit., comma 13, che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
– che nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, allegando anche la relativa documentazione e chiedendo essa stessa la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
– che, in ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, all’udienza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021