Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34303 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7823/2015 proposto da:

D.A.V., elettivamente domiciliato in Roma Via Borgognona 47 presso lo studio dell’avvocato G. Brancadoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Vincenzi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1679/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata l’11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Siena – notificò al sig. D.A.V. avviso di accertamento, con il quale, in forza di accertamento sintetico mediante redditometro, riprese a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, le maggiori imposte ritenute dovute per IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi.

Avverso detto avviso di accertamento il contribuente propose impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siena, che accolse il ricorso.

Avverso la pronuncia di primo grado l’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana, che, con sentenza n. 1679/8/14, depositata l’11 settembre 2014, non notificata, accolse il gravame, ritenendo pertanto legittimo l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Parte ricorrente ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere, avendo richiesto la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, senza che l’Ufficio abbia notificato entro il 31 luglio 2018 diniego di definizione agevolata.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va dato atto che dalla documentazione allegata alla memoria si evince che effettivamente il contribuente ha presentato in data 27 settembre 2017 istanza di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, riferita alla controversia in oggetto, pendente dinanzi a questa Corte, originata dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’avviso di accertamento n. T8V010202272, priva, peraltro, della quietanza comprovante il versamento di quanto dovuto.

2. Deve peraltro osservarsi che, avuto riguardo all’istanza formulata con la succitata memoria, il contribuente, dichiarando di aver perfezionato, in assenza di diniego dell’Ufficio, la definizione agevolata della lite secondo le succitate disposizioni di legge, abbia manifestato di non avere più interesse ad ottenere la decisione sui motivi di ricorso addotti avverso la sentenza della CTR impugnata.

Può pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

3. Le spese del giudizio, secondo il disposto del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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