Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34308 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13015-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOMOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6748/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6478/4/2014 depositata il 12.11.2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Mele Francesco.

RILEVATO

che:

– Automobili srl proponeva ricorso avverso iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Gerit spa, sulla base di una serie di cartelle di pagamento, tra cui – per quanto ancora di interesse – una recante una somma pari a quanto iscritto a ruolo dalla Agenzia delle Entrate per Iva relativamente all’anno 2004.

Si costituiva l’agente per la riscossione provvedendo, in particolare, a depositare documentazione concernente la notificazione di tutte le cartelle, compresa quella sopra indicata.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per la parte della pretesa non avente natura tributaria e per il resto rigettava il ricorso con sentenza che era gravata di appello da parte contribuente che, in particolare, eccepiva la inesistenza della notifica della cartella di pagamento sopra menzionata in quanto effettuata con il rito della irreperibilità assoluta in assenza delle condizioni che lo legittimavano.

– La CTR accoglieva l’appello soffermandosi sulla seguente sequenza temporale risultante dagli atti di causa: il 23.6.2008 è stata notificata alla contribuente una cartella mediante consegna del plico al destinatario; in data 1.7.2008 è stata notificata la cartella per cui è causa presso il Comune essendo il destinatario irreperibile; in data 27.10.2008 è stata notificata, sempre allo stesso indirizzo, altra cartella di pagamento, al cui ritiro ha provveduto persona qualificatasi come “segretaria”. Su tale premessa, la CTR ha rilevato essere singolare che “nell’arco di tre mesi, una società sia reperibile, dopo otto giorni irreperibile (in forza di un controllo effettuato due mesi prima) e, dopo due mesi, sia ancora reperibile” per concludere che “all’atto della notifica della cartella di cui si discute, il notificatore non ha effettuato alcuna ricerca circa la reperibilità del destinatario in via Anagnina (contraddittoria e minimamente decisiva la documentazione offerta a corredo), disponendo per la notificazione con deposito nella Casa Comunale senza che ne ricorressero le condizioni”.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata Equitalia Sud spa propone ricorso al quale resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un motivo – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.”

– La ricorrente censura la sentenza, da un lato, per avere la CTR erroneamente affermato la irritualità della notifica della cartella per cui è causa e, dall’altro, per non avere ricorso -ai fini della contestazione del contenuto della relata di notificazione- al procedimento per querela di falso.

– Il motivo non è fondato.

La CTR ha correttamente affermato che l’attività attestata dall’agente notificatore era da valutarsi come insufficiente dato che la contribuente era risultata reperibile allo stesso indirizzo otto giorni prima e lo sarebbe stata di nuovo due mesi dopo, rispetto alla notifica per cui è causa; la CTR ha, in sostanza, valutato in maniera incensurabile le risultanze di causa per fondare il proprio convincimento, finendo con l’affermare che l’ufficiale notificatore “non ha effettuato alcuna ricerca circa la reperibilità del destinatario in via Anagnina”: il tutto in una fattispecie che – in forza delle richiamate risultanze istruttorie, adeguatamente valutate dalla CTR – non è inquadrabile nel novero della irreperibilità assoluta (se così fosse stato, la notifica alla Casa comunale sarebbe avvenuta ricorrendo le condizioni previste), ma piuttosto in quello della irreperibilità relativa, da cui consegue l’onere, in capo all’agente notificatore, di effettuare ogni opportuna ricerca in ordine alla reperibilità del destinatario all’indirizzo indicato. Essendosi l’esame della CTR limitato alla verifica – del tutto assorbente – della attendibilità delle ricerche svolte dall’Ufficiale notificatore, non viene neppure in rilievo il contenuto dell’attestato della relata di notificazione e il correlato ricorso, omesso o meno che fosse, al procedimento per querela di falso.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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