LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1663/2018 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Eternedile Spa nella qualità di incorporante della fiammaviva srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Delle Milizie 56, presso Legality Home Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Facinelli Roberto;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1695/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. con sentenza n. 1695/2017, depositata il 29 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello col quale l’Agenzia delle Entrate aveva censurato la decisione di primo grado la quale aveva affermato la fondatezza del ricorso della società Fiammaviva s.r.l. – già Sviluppi immobiliari S.a.s. di F.N. & C. ed attualmente incorporata in Eternedile S.p.A.- contro l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad un atto di conferimento immobiliare inserito in una sequenza di operazioni negoziali così strutturata: il ***** B.D. contraeva un mutuo garantito da ipoteca su un immobile di sua proprietà, in data *****, l’immobile veniva conferito alla società Sviluppi immobiliari S.a.s. di F.N. & C. (ove il B. assumeva la qualifica di socio accomandante con il 99% delle quote ed il N. accomandatario con 11%), per un valore di 30.000 Euro, determinato scomputando dal valore assoluto, pari ad 780.000 Euro, il valore del debito derivante dal mutuo ipotecario contratto dal B., pari ad 750.000 Euro; in data *****, veniva stipulato l’atto di cessione di quote della società Sviluppi Immobiliari S.a.s. di F.N. & C. alla società Eternedile S.p.a., controllata dal medesimo F.N..
Con l’avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle imposte asseritamente non versate rideterminando la base imponibile dell’atto di conferimento in 780.000 Euro, esclusa la deducibilità della passività di Euro 750.000,00 e riqualificando detto atto – inserito in una serie di atti apparentemente contraddistinti da cause autonomamente individuabili, ma funzionalmente collegati da un unico intento negoziale – come cessione dell’immobile.
I giudici d’appello hanno affermato che “il conferimento di un bene immobile gravato da passività deve essere assoggettato a tassazione al netto di queste ultime” trattandosi di “operazione perfettamente lecita” cui consegue un “beneficio che trova la sua giustificazione nel fatto che i soci della società conferitaria siano le stesse persone fisiche proprietarie del bene”. Hanno poi affermato che non sussistesse in concreto alcun collegamento funzionale tra gli atti negoziali sopra evidenziati, oggetto di separata tassazione, considerata, in particolare, la distanza temporale tra gli stessi;
2. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione lamentando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50.
Sostiene che “la lettera e la ratio della norma (dell’art. 20 cit.) escludono che l’imposta possa applicarsi sulla base della mera conformità al modello legale, come sembra affermare la CTR, o impedendo la ricerca della natura intrinseca e degli effetti del negozio anche a prescindere dal decorso di un tempo più o meno lungo tra alcuni negozi della catena che si assumono collegati in stessa operazione economica”.
Sostiene poi che sia errata l’affermazione della CTR secondo cui “il conferimento di un bene immobile gravato da passività deve essere assoggettato a tassazione al netto di queste ultime” essendo invece corretto dire che, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 50, il conferimento di un bene immobile gravato da passività deve essere assoggettato a tassazione al netto di queste ultime ove inerenti. Dacché, ribadiva, la legittimità del proprio avviso di liquidazione stante la non inerenza al bene conferito dal B. della passività derivante dal mutuo accesso da quest’ultimo per Euro 750.000,00;
3. l’Eternedile s.p.a. ha proposto controricorso illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. l’avviso di liquidazione di cui trattasi è stato emesso in rettifica della base imponibile relativa all’atto di conferimento immobiliare in data *****. La maggiore imposta è stata calcolata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, sull’imponibile di Euro 780.000, pari al valore dell’immobile conferito, invece che sull’imponibile di Euro 30.000 pari al suddetto valore al netto della passività Euro 750.000,00 – derivante dal mutuo accesso dal conferente B.D..
La rettifica basata sul disconoscimento dell’inerenza della passività all’immobile, equivale alla riqualificazione del conferimento – per la parte di Euro 750.000,00 – come compravendita.
2. Decisiva, nella pronuncia impugnata, è quindi non l’affermazione secondo cui non sussiste in concreto alcun collegamento funzionale tra gli atti negoziali della sequenza sopra ricordata e della quale l’atto di conferimento costituisce l’inizio – affermazione a cui si correla la denuncia da parte della ricorrente, di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 – bensì l’affermazione secondo cui “il conferimento di un bene immobile gravato da passività deve essere assoggettato a tassazione al netto di queste ultime”.
3. Tale affermazione e’, nella sua assolutezza, come denunciato dalla Agenzia delle Entrate, in contrasto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50.
Questa Corte ha infatti affermato che “In tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Dir. CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento” (Cass. n. 23234 del 13/11/2015; Cass. n. 3444 del 14/2/2014).
La CTR avrebbe dovuto verificare se la passività di cui trattasi, derivante dal mutuo contratto dal conferente B.D., fosse o non, inerente al bene conferito.
Deve al riguardo precisarsi che la sola circostanza della presenza, sul bene conferito, dell’ipoteca a garanzia della restituzione del mutuo non basta a far ritenere la passività relativa alla restituzione del mutuo inerente al bene (Cass. n. 475 dell’11/1/2018).
L’inerenza deve essere intesa in senso ampio come collegamento funzionale della passività rispetto ad interventi conservativi, modificativi, di ripristino della struttura del bene o rispetto alla destinazione, alle potenzialità d’uso, del bene.
4. Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame.
5. Il giudice del rinvio deciderà anche delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021