LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7208/15 R.G. proposto da:
P.M., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’avv. Edgardo Ruozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, Corso Canalchiaro, n. 116;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2162/16/14 depositata in data 1 dicembre 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, notificò a P.M. avviso di accertamento con il quale determinò maggior imponibile ai fini Irpef, in relazione all’anno d’imposta 2004, ritenendo non giustificate tre movimentazioni rilevate sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, e precisamente un versamento di Euro 1.500,00 in data *****, un versamento di Euro 1.650,00 in data ***** ed una “operazione diversa” di Euro 90.000,00 in data *****.
2. Proposto ricorso dalla contribuente, la quale oppose che il versamento di Euro 90.000,00 si riferiva all’incasso di corrispettivo afferente alla vendita di un immobile di proprietà della suocera, avvenuta con rogito notarile del *****, che indicava il minor prezzo di vendita di Euro 55.000,00, la Commissione tributaria provinciale di Modena lo accolse, rilevando che i primi due versamenti erano di importo esiguo e che la documentazione e le giustificazioni addotte erano sufficienti a giustificare il versamento di Euro 90.000,00.
3. La sentenza impugnata dall’Agenzia delle entrate venne riformata dalla Commissione tributaria regionale che dichiarò legittimo l’accertamento. Ritenne, in particolare, che la contribuente non avesse fornito prova contraria adeguata a superare gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio finanziario con riguardo ai primi due versamenti e, con riferimento al terzo versamento, che la prova fosse insufficiente poiché era stata allegata solo una ricevuta senza intestazione e senza data, ricollegata ad un presunto prelievo documentato solo in fotocopia, eseguito il 3 dicembre 2004 dall’acquirente dell’immobile, la cui giustificazione, secondo l’assunto difensivo della contribuente, doveva essere rinvenuta in una “sorta di incasso extra rogito”, fatto dalla moglie del figlio della venditrice, “non intervenuta nell’atto e versato in contanti sul proprio conto”. Concluse che “ulteriori ed eventuali deduzioni” dovevano considerarsi assorbite.
4. Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione P.M., con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Premesso che la censura non concerne i due versamenti di minore importo, ma soltanto quello di Euro 90.000,00 affluito sul proprio conto corrente in data *****, sostiene la ricorrente che la ricevuta di pari importo rilasciata dal marito ( L.R.), quale delegatario della madre, a titolo di “acconto-caparra in relazione alla vendita di un appartamento sito in *****”, pur essendo effettivamente priva di data, va necessariamente correlata all’ulteriore documentazione versata agli atti di causa e non presa in esame dai giudici di appello, ed in particolare: a) al prelevamento di Euro 90.000,00 effettuato da S.F. (acquirente dell’immobile) presso la BNL in data *****, coincidente con l’importo che è stato poi versato sul proprio conto corrente in data *****; b) al rogito di compravendita dell’appartamento in ***** stipulato da F.T. (suocera della contribuente) e S.F.; c) alla dichiarazione di L.R., in sede di contraddittorio preventivo, in relazione alla verifica disposta a suo carico. Aggiunge che, al di là della confusione di soggetti e date, i giudici di merito, preso atto della giustificazione addotta – ossia che trattasi di provento extra rogito per la vendita di un appartamento di proprietà della suocera – hanno poi concluso con la formula “Ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite…”, priva di qualsiasi contenuto argomentativo.
2. Con il secondo motivo, dedotto anche per i versamenti di importo più esiguo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum.
3. Il secondo motivo, che va scrutinato con priorità perché attinente ad un error in procedendo, è infondato.
3.1 Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio).
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053).
3.2. Secondo l’insegnamento di questa Corte “la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da un error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., sez. U., 3/11/2016, n. 22232; conf. Cass., sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9105, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento); mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass., sez. L, 8/01/2009, n. 161; Cass., sez. U, 21/12/2009, n. 26825).
3.3. La sentenza in esame non merita censura perché espone in maniera intelligibile le ragioni della decisione di riforma della sentenza di primo grado, ponendo in rilievo, quanto ai due versamenti di importo esiguo, che la contribuente non ha offerto alcuna prova idonea a vincere la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, a favore dell’Erario, e, relativamente all’ulteriore versamento dell’importo di Euro 90.000,00, che la documentazione prodotta nel giudizio di merito non è di per sé sufficiente ad assolvere all’onere probatorio incombente sulla parte contribuente.
La motivazione resa non merita, pertanto, cassazione per il dedotto vizio, posto che, comunque, sebbene in modo molto sintetico, espone le ragioni essenziali per le quali è stato accolto il gravame dell’Ufficio finanziario, all’esito di una valutazione fatta dei documenti prodotti. Si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”, poiché esplicita il percorso argomentativo seguito, cosicché eventuali profili di “insufficienza” della stessa non determinano nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 4. Anche il primo motivo va respinto.
4.1. L’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, infatti, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “l’insieme dei materiali di causa” (Cass., sez. L, 21/10/2015, n. 21439).
4.2. Pertanto, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., sez. 1, 29/12/2020, n. 29820; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; Cass., sez. 6-5, 28/09/2016, n. 19150).
4.3. Nel caso che ci occupa, la ricorrente si duole che la C.T.R., facendo espresso riferimento alla sola ricevuta, priva di intestazione e di data, avrebbe trascurato di prendere in esame gli altri documenti prodotti, ma omette di precisare le ragioni per le quali i documenti asseritamente non esaminati avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.
Sul punto, in contrario, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che i giudici di appello, pur avendo visionato tutta la documentazione allegata dalla contribuente, hanno ritenuto che la ricostruzione dei movimenti di denaro dalla stessa offerta sia rimasta indimostrata, osservando che per il versamento in contanti del ***** è stata allegata solo una ricevuta “senza intestazione e senza data”, come tale priva di rilevanza probatoria, e che il prelievo di pari importo in contanti, effettuato da S.F. il *****, è stato documentato solo in fotocopia; hanno, quindi, escluso una correlazione tra le due operazioni bancarie evidenziando che la giustificazione addotta dalla contribuente incasso di parte del prezzo di vendita extra rogito – si scontra con la circostanza che la P. non è parte del contratto di compravendita dell’immobile.
La C.T.R. ha, dunque, svolto una valutazione di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa, addivenendo al convincimento che dagli stessi non possa desumersi che il prezzo fissato per la vendita dell’immobile fosse diverso da quello dichiarato nel rogito, in mancanza di riferibilità del prelevamento in contanti effettuato da S.F. presso il conto corrente acceso presso la BNL, di cui lo stesso era cointestatario, al versamento oggetto di contestazione eseguito sul conto corrente intestato all’odierna ricorrente.
A tale apprezzamento la contribuente contrappone, con la doglianza in esame, una diversa prospettazione fattuale sulla base dei medesimi documenti già sottoposti al vaglio dei giudici di merito e da questi presi in considerazione, al solo fine di sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, preclusa a questa Corte.
Come è noto, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 2, 19/07/2021, n. 20553).
Compito di questa Corte non e’, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., sez. 3, 12/02/2008, n. 3267), dovendo, piuttosto, solo controllare se i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, quale è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., sez. 2, 7/02/2017, n. 11176, in motivazione), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
I giudici regionali, invero, valutate le prove raccolte in giudizio, hanno, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto, in fatto, che le circostanze addotte dalla contribuente a giustificazione del versamento in contanti dell’importo di Euro 90.000,00 non siano supportate da un valido riscontro documentale e, pertanto, la decisione impugnata va esente dalla censura ad essa rivolta.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021