LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18700/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
FIBERWEB ITALIA SPA, incorporante FIBERWEB TECNOFIBRA SPA unipersonale, rappresenta e difesa dall’avv. Tullio Elefante, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 33, n. 42/33/12, pronunciata il 19/03/2012, depositata il 16/04/2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro Fiberweb Italia Spa – che resiste con controricorso, ove è svolto ricorso incidentale, con tre motivi, ed ha depositato una memoria – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia indicata in epigrafe che, dopo avere riunito i giudizi, ha rigettato l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria e quello incidentale della società avverso quattro pronunce della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, per quanto qui rileva, avevano annullato una parte delle riprese a tassazione recate dagli avvisi di accertamento, per imposte dirette, Irap e Iva, per gli anni dal 2003 al 2005, di alcuni componenti negativi di reddito.
2. In particolare, la Commissione regionale ha negato la legittimità del recupero relativo agli interessi passivi dedotti dalla contribuente scaturiti dal finanziamento intercompany che la società italiana aveva ricevuto dalla casa madre inglese BBA Group non ravvisando alcun intento elusivo nella complessa operazione infragruppo.
La C.T.R. invece ha ritenuto non giustificati i recuperi dei costi per lo spostamento linee e di quelli per compensi ai revisori contabili.
3. Preliminarmente va detto che il giudizio è rimasto sospeso per effetto dell’istanza della contribuente di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, corredato delle domande di definizione agevolata delle controversie tributaria pendenti (D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7) relative agli atti impositivi impugnati, con le quietanze Mod. F24 di versamento degli importi dovuti a titolo di condono.
4. Con la memoria datata 15/09/2021 per questa pubblica udienza la contribuente ha insistito nell’istanza di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021