LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14186-2015 proposto da:
CMV SERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FINESSI ANTONIO;
– ricorrente –
contro
Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato CAROTI STEFANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1350/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.
RILEVATO
Che:
1. – con sentenza n. 1350/14, depositata il 27 novembre 2014, il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’appello di C.M.V. Servizi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, in accoglimento della domanda proposta da Z.R., aveva condannato la stessa appellante alla restituzione della somma di Euro 127,75 corrispondente all’Iva applicata sull’importo dovuto dal contribuente a titolo di imposta di igiene ambientale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49);
– il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui il giudice di pace di Cento era pervenuto quanto alla inimponibilità IVA dell’imposta di igiene ambientale, rilevando che, secondo gli stessi dicta giurisprudenziali (e della Corte Costituzionale), l’imposta in questione costituiva una mera variante della previgente TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58) e che così, non integrando corrispettivo di una prestazione di servizio, non era suscettibile di imposizione IVA;
2. – C.M.V. Servizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
– resiste con controricorso Z.R..
CONSIDERATO
Che:
1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 4, ed al D.L. n. 557 del 1993, art. 4, conv. in L. n. 133 del 1994, assumendo, in sintesi, che, – correlandosi le prestazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali allo svolgimento di un servizio, con “chiare caratteristiche di imprenditorialità”, e questo stesso servizio potendosi articolare, quale presupposto di fatto dell’Iva, anche in una prestazione di tacere eseguita a qualsiasi titolo, – proprio l’esistenza di una specifica disposizione normativa (relativa all’applicazione dell’Iva sulle prestazioni di smaltimento dei rifiuti; n. 127 sexiesdecies della parte III della tariffa, Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972) rendeva esplicita l’imponibilità Iva della tariffa di igiene ambientale, così come del resto ipotizzato dalla stessa Corte Costituzionale ed espressamente previsto dalla disciplina Eurounitaria dell’Iva (direttiva 2006/112 CE, art. 13);
2. – il motivo è destituito di fondamento;
3. – secondo diritto vivente, la tariffa di igiene ambientale istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dal D.P.R. n. 507 del 1993, art. 58, della quale conserva la natura tributaria (v. Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238 cui adde Corte Cost., 24 febbraio 2010, n. 64; v., altresì, Cass. Sez. U., 21 giugno 2010, n. 14903 cui adde le sentenze, sempre a Sezioni Unite, del 10 aprile 2018, n. 8822; 20 dicembre 2016, n. 26268; 12 novembre 2015, n. 23114; 13 giugno 2012, n. 9600; 5 dicembre 2011, n. 25929);
3.1 – in relazione, quindi, alla natura tributaria del prelievo, la Corte ha statuito che la tariffa di igiene ambientale non è imponibile ai fini dell’applicazione dell’IVA, imposta, questa, che, – assumendo a suo presupposto la prestazione di un servizio (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3), ed a base imponibile il corrispettivo del servizio (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13), – mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., 18 luglio 2019, n. 19329; Cass. Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078; Cass., 10 marzo 2015, n. 4723; Cass., 13 aprile 2012, n. 5831; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 2 marzo 2012, n. 3293);
3.2 – la Corte ha, in particolare, rimarcato:
– il rilievo della considerazione degli “elementi autoritativi che caratterizzano la cd. Tia1, elementi costituiti dall’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico – essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici – nonchè… l’assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4).” (Cass. Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078; Cass., 10 marzo 2015, n. 4723);
– l’irrilevanza del disposto di cui alla “voce 127 sexiesdecies dalla tabella A parte 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, – concernente le “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett, d), I) e m), di rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo decreto, nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione””, – nonchè al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, – che, “nel disciplinare le modalità di riscossione dell’IVA, prevede espressamente, all’art. 1, che “Per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 e successive modificazioni, sempre che contengano tutti gli elementi di cui all’art. 21 del medesimo decreto”, – in quanto tali disposizioni sono “applicabili nei casi in cui le prestazioni in esame vengano svolte “con corrispettivo”, elemento assente, per quanto sopra ritenuto, nel caso in esame.” (Cass. Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078);
– che la conclusione in discorso non si pone in contrasto, secondo gli stessi dicta della giurisprudenza Eurounitaria, con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, art. 13 (alla cui stregua “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.”; v. Cass. Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078; Cass., 10 marzo 2015, n. 4723); nè è condizionata dalla disposizione di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, che, pur avendo attribuito natura non tributaria alla tariffa integrata ambientale introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, non può intendersi riferito, in assenza di esplicita disposizione, anche alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, avendo la prestazione prevista nel 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997 (Cass., 18 luglio 2019, n. 19329; Cass., 13 aprile 2012, n. 5831; Cass., 2 marzo 2012, n. 3293);
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021