Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34345 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.H., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Rosaria Tassinari, del Foro di Forlì, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Forlì, Viale Matteotti n. 115;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 4371/2019, pubblicato il 30/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

la Corte:

RILEVATO

che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

RITENUTO

che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, giusta l’interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all’esame della Corte costituzionale con l’ordinanza dianzi indicata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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