LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22712-2015 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio dell’avvocato GRASSO GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEPEDER GIANFRANCO;
– ricorrente –
contro
AMNU SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATO SERGIO;
– controricorrente –
e contro
COMUNE PERGINE VALSUGANA, COMUNITA’ ALTA VALSUGANA & BERSNTOL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11/2015 della COMM. TRIB. II GRADO di TRENTO, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.
RILEVATO
Che:
1. – con sentenza n. 11/01/15, depositata il 16 febbraio 2015, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha accolto l’appello di AMNU S.p.a., e del Comune di Pergine Valsugana, e, in integrale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto da B.P. avverso la fattura emessa dall’AMNU S.p.a., relativamente al secondo semestre del periodo di imposta 2010, per il pagamento (anche) della quota fissa annua denominata “conguaglio volume minimo dei conferimenti”;
– il giudice del gravame ha ritenuto che, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, la cognizione della controversia spettava al giudice ordinario secondo la chiara intentio legis e che manifestamente infondate si prospettavano le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal contribuente;
2. – B.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un articolato motivo;
– resiste con controricorso AMNU S.p.a. che pur ha depositato memoria;
– il Comune di Pergine Valsugana e la Comunità Alta Valsugana & Bersntol hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. – il ricorrente censura il rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario decudendo, in sintesi, che, – costituendo il potere impositivo in contestazione espressione del metodo tariffario istituito, nella provincia di Trento, dalla L. provinciale 14 aprile 1998, n. 5, art. 8, giusta deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale (n. 2249 del 15 dicembre 2014; n. 2805 del 30 dicembre 2013; n. 2598 del 30 novembre 2012; n. 2889 del 23 dicembre 2011; n. 2686 del 26 novembre 2010; n. 2972 del 30 dicembre 2005) e detto metodo facendo riferimento alla tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, – alcun dubbio poteva residuare quanto alla ricorrenza di materia devoluta alla cognizione del giudice tributario, avuto riguardo alla natura tributaria della tariffa in questione;
– soggiunge il ricorrente che, altrimenti ragionando, si prospettava l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 3,25 e 102 Cost., avuto riguardo all’identità di regime, e di natura giuridica, sussistente tra la tariffa di igiene ambientale (art. 49, cit.) e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238;
2. – il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
3. – il motivo di ricorso, – incentrato sul metodo tariffario, istituito dalla L. provinciale 14 aprile 1998, n. 5, art. 8, e sulle conseguenti delibere di Giunta provinciale, – non considera, difatti, che, – per come deduce, e documenta, la controricorrente (v., in particolare, la deliberazione di G.C. n. 94 del 10 agosto 2010), – il Comune di Pergine Valsugana, per il periodo di imposta in contestazione, aveva senz’altro adottato, nella gestione dei rifiuti, la tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238;
– il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, ha disposto nei seguenti termini: “Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.”;
– la Corte ha già rilevato che, con detta disposizione, è stata confermata la natura non tributaria della TIA2, quale desumibile già dalla norma istitutiva della stessa (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238), con una disposizione che, anche a fronte del suo chiaro tenore letterale, è inequivocabilmente di interpretazione autentica dell’art. 238, cit. (Cass., 21 giugno 2018, n. 16332); ed ha, poi, statuito che spettano “alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (cd. TIA-2)” (Cass. Sez. U., 27 gennaio 2020, n. 1839);
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello doVuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021