LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 22064 del 2020 promosso da:
M.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Luisa Buttice’;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Francesco Panico, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Nelide Caci, in Roma, Via Tuscolana, n. 1178;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 12 novembre 2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 14 ottobre 2015, M.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, la Riscossione Sicilia s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’intimazione di pagamento (avviso di mora) n. *****, notificata il 3 giugno 2015, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.606,88.
A sostegno della proposta opposizione l’attore deduceva l’intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la Riscossione Sicilia, resistendo. Nel concludere per l’inammissibilità e il rigetto della domanda, la convenuta faceva presente che la cartella di pagamento era stata notificata il 9 gennaio 2013 e che tale notifica aveva effetto interruttivo della prescrizione.
Nel corso del giudizio l’attore produceva l’ordinanza ingiunzione dell’8 giugno 2007, notificata il 23 giugno 2007, emessa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, dalla Regione Siciliana, Assessorato agricoltura e foreste, per sanzioni amministrative in materia di violazione della legge sulla caccia.
2. – Con sentenza depositata in data 27 luglio 2016, il Giudice di pace di Agrigento dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
Il primo giudice rilevava che l’oggetto del giudizio riguardava l’opposizione alla intimazione di pagamento di somme relative a tributi iscritti a ruolo dall’Assessorato regionale agricoltura e foreste a titolo di sanzioni per violazione della legge regionale sul calendario venatorio.
3. – Il Tribunale di Agrigento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 novembre 2019, ha rigettato l’appello proposto dal signor M..
3.1. – Il Tribunale ha rilevato che l’intimazione di pagamento opposta, successiva alla cartella di pagamento, è stata emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate dall’Assessorato regionale per violazione del calendario venatorio (L.R. Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, art. 18).
La giurisdizione, ad avviso del Tribunale, spetta alle commissioni tributarie: sia per la natura del credito, trattandosi di sanzioni amministrative regionali; sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale e l’avviso di mora.
4. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale M.F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2020, sulla base di un motivo.
Riscossione Sicilia ha resistito con controricorso.
5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo il ricorrente censura che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1 c.p.c., del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, abbia confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale ad attribuire natura tributaria alla sanzione amministrativa applicata per violazioni del calendario venatorio.
2. – Il motivo è fondato.
3. – La controversia concerne un’opposizione ad una intimazione di pagamento preceduta dalla notifica di una cartella emessa a seguito di una ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della L.R. Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, art. 18 in tema di calendario venatorio.
4. – E’ noto che la giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – oltre agli interessi e ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2020, n. 26495).
La giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (Corte Cost., sentenza n. 130 del 2008).
La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione proposta avverso l’esecuzione intrapresa con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest’ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293).
In particolare, deve escludersi che la L. n. 689 del 1981, art. 27 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che resta definita da quella della norma che ne stabilisce l’applicazione (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4804).
5. – Nella specie le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. n. 689 del 1981, per violazioni della disciplina regionale sulla caccia non integrano, per l’ente creditore, un’entrata di natura tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928).
Ne deriva che, non essendosi di fronte ad atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
6. – Il ricorso e’, pertanto, accolto.
E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rimessa al primo giudice.
Il giudice del rinvio provvederà sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Agrigento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021