LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCURORIA sul ricorso 33507/2019 proposto da:
A.W., rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Novelli, (mario.novelli.pec-ordineavvocatiancona.it) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 11382/2019 depositato il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. A.W., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte e forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente – che ha impugnato il provvedimento soltanto in relazione al diniego della protezione sussidiaria e di quella umanitaria – ha narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato a lungo minacciato di morte dai componenti di opposte fazioni politiche poiché egli si era rifiutato di trasportare in ospedale (con il taxi che conduceva) un ragazzo che era stato ferito in uno scontro e che era poi deceduto.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
a. con il primo motivo, la violazione dell’art. 276 c.p.c. per vizio della costituzione del giudice; lamenta che il collegio che aveva emesso il provvedimento impugnato era diverso dal giudice onorario che aveva tenuto l’unica udienza di comparizione e discussione della causa in ragione del difetto di videoregistrazione. Assume che dinanzi al GOT erano state anche precisate le conclusioni e che ciò rappresentava la violazione dell’art. 276 c.p.c..
b. con il secondo motivo, la violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, in quanto il GOT dinanzi al quale si era tenuta l’udienza non faceva parte della Sezione Specializzata Immigrazione;
c. con il terzo motivo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: contesta la valutazione della credibilità dei fatti narrati, e la mancata applicazione del paradigma interpretativo di cui alla norma richiamata;
ci, con il quarto motivo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
e. con il quinto motivo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: lamenta il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria;
f. con il sesto motivo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: deduce l’omessa articolazione del giudizio di comparazione con particolare riferimento al mancato esame della documentazione prodotta ed attestante lo svolgimento della sua attività lavorativa nonché le altre forme di integrazione dedotte, oltre che l’omessa valutazione della sua vulnerabilità, in ragione della mancata acquisizione di fonti informative sulle condizioni di tutela dei diritti umani nel paese di origine.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, recando, prima della sottoscrizione dell’avvocato, soltanto la dicitura “per accettazione dell’incarico ed autentica di firma”, inidonea a configurare la certificazione richiesta.
3. Al riguardo, si osserva che:
a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass.SU 15177/2021);
b. in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente” è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU (cfr. Cass. III 17970/2021).
4. Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.
PQM
La Corte, rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
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