Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34354 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCURORIA sul ricorso 37953/2019 proposto da:

L.F., rappresentata e difesa dail’avv.to Valentina Matti elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Bologna Sez. Forlì Cesena;

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria a della Corte di Cassazione;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5128/2019 depositata H 26/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L.F., proveniente dall’Ucraina, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le norme gradate, in ragione del diniego a lei opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere stata costretta a lasciare il proprio paese a causa della situazione di guerra e di crisi economica che non le consentiva di svolgere il proprio lavoro di insegnante e di vivere dignitosamente, vista anche la sua condizione di vedovanza e l’assenza di mezzi di sostentamento. Ha dedotto di risiedere presso una figlia che vive in Italia e di avere stipulato un contratto a tempo indeterminato come badante.

2. Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Assume che non era stata valutata la sua integrazione nel contesto italiano, né la vulnerabilità derivante dalle vicende narrate e che la motivazione resa era sostanzialmente apparente.

2. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’inammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13.

2.1. Al riguardo, si osserva che:

a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità dei ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autentcità della firma del conferente”. (cfr. Cass. SU 177/2021);

b) in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente” è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. il, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU (cfr. C355. III 17970/2021).

3. Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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