Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34355 del 15/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26880-2019 proposto da:

O.N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04j/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, interponeva opposizione O.N.G., che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 22.11.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo O.N., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1460/2019, rigettava l’impugnazione con condanna alle spese del grado;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la non credibilità del racconto del richiedente, proveniente dal Togo, in quanto interamente basato su superstizioni radicate su forme di religiosità primitiva, varianti innumerevoli dell’animismo, oltre ad essere evidenziate delle contraddizioni sulla dinamica del sequestro asseritamente subito e della sua fuga. Per tale via venivano respinte tutte le forme richieste di protezione, con esclusione di quella umanitaria. In ordine a quest’ultima affermava la corte territoriale che non potesse essere concessa in relazione all’esistenza di rapporti di lavoro transitori e a circostanze che non dimostravano un radicamento vero e proprio, irreversibile nel territorio dello Stato italiano;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ O.N. affidato a quattro motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso è lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per errata valutazione della vicenda del ricorrente in merito alla non credibilità del ricorrente sebbene in Africa sia viva la cultura della stregoneria, usata per colpire i soggetti più deboli della società e per dare spiegazione a morti improvvise e fatti sociali che non si comprendono. Il giudice distrettuale avrebbe completamente disatteso l’indagine sul complesso contesto sociale da cui proviene il ricorrente e sulle ripercussioni di tali credenze sui soggetti coinvolti.

La censura è priva di pregio.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, come ai fini della protezione internazionale sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 1, lett. e) e g), il timore nutrito dal richiedente, pur non necessariamente concretizzato, deve pur sempre essere “fondato”, ossia basato su presupposti logici e razionali (Cass. n. 13088 del 2019, fattispecie in cui la S.C. ha escluso che malefici e sortilegi magici asseritamente subiti dal ricorrente – cittadino nigeriano configurassero nel contesto l’esposizione a pericolo rilevante per la richiesta di protezione, avendo il giudice di merito vagliato i riferiti fatti di stregoneria come semplice superstizione). Il riferimento ad un possibile decesso del fratello per motivi spirituali che avrebbero indotto il richiedente a fuggire temendo la medesima sorte, non configura comunque i presupposti per la richiesta protezione.

Va poi considerato che, per ricomprendere la persecuzione per ragioni di magia o appartenenza a sette nel novero delle cause di pericolo di “danno grave” derivanti da “soggetti non statuali”, occorre accertare un’evenienza che, nella specie, neppure è stata dedotta dal richiedente, e cioè che le autorità statali a ciò preposte non possano o non vogliano fornire adeguata protezione nella fattispecie (Cass. n. 9043 del 2019). Non possono essere capovolte le coordinate logiche e razionali sulla base delle quali deve essere oggettivamente valutata l’esposizione a pericolo del narrante, che non sussiste allorché -il pericolo deriverebbe solamente da malefici e sortilegi magici confezionati nei suoi riguardi (Cass. 2952 del 2021);

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 7, comma 1, lett. e), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Il giudice distrettuale non avrebbe tenuto conto che nel caso di specie gli autori della persecuzione sarebbero stati i parenti del ricorrente e l’intera comunità perché accusato di essere uno stregone.

Anche siffatta censura e priva di pregio.

Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. n. 19716 del 2018).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Cass. n. 16202 del 2012; Cass. n. 10202 del 2011).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 33096 del 2018).

Inoltre la censura è del tutto generica e riversata nel merito a fronte dell’ampia argomentazione esposta dai Giudici distrettuali alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, per giustificare il giudizio negativo sulla credibilità intrinseca del racconto del ricorrente inficiato da plurime contraddizioni.

Inoltre il giudice del gravame ha valutato negativamente anche la credibilità estrinseca del racconto proprio sulla base delle informazioni fornite dallo stesso richiedente circa il contrasto con le tradizioni religiose e tribali sulla stregoneria;

con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma e 14 lett. b) e c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere il giudice approfondito la conoscenza della realtà togolese.

La censura non può trovare accoglimento.

Pur vero che il giudice non cita fonti specifiche in ordine all’art. 14, lett. c), tuttavia il motivo di ricorso indicata la lett. c), nella sostanza è incentrato solo sulla lett. b) e fa riferimento a violenze perpetrate dalla stregoneria che però non attiene la violenza diffusa, sicché non risultano neanche dedotti dal richiedente gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, che avrebbero imposto al giudice di accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato fosse di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona (cfr. Cass. n. 13940 del 2020).

Del resto il richiamo al notorio (v. pag. 4 della sentenza impugnata), nei casi di evidente contrasto tra le conoscenze riguardanti la situazione generale Paese di origine ed i timori allegati dal richiedente, deve ritenersi sufficiente ad escludere l’operatività del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (cfr. Cass. n. 24010 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020), il quale risulta peraltro correttamente adempiuto, nella specie, attraverso il richiamo alle predette fonti d’informazione, non avendo il ricorrente neppure dedotto l’esistenza di fonti più specifiche o aggiornate di quelle notorie indicate nella sentenza (cfr. Cass. n. 7105 del 2021; Cass. n. 4037 del 2020);

– con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 2, comma 1, lett. h-bis (ovvero protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche di cui alla legge di conversione), nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Togo) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che, una volta esclusa l’attendibilità della vicenda personale riferita a sostegno delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti idonei ad evidenziare una particolare situazione di vulnerabilità consentisse di escludere anche la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr. Cass. n. 29624 del 2020; Cass. nn. 21123 e 21129 del 2019).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472