LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22527/2019 R.G. proposto da:
A.I., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Novello, con domicilio in Catania, Via Brancati n. 14;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorso –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 123/2019, depositata in data 26.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
A.I., di origine pakistana, ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di aver abbandonato il paese di origine temendo per la propria incolumità, avendo denunciato alle forze di polizia l’assassinio del fratello a opera di terroristi i quali, dopo averlo sequestrato, avevano preteso un ingente somma per la sua liberazione.
L’opposizione avverso il provvedimento di diniego, adottato dalla Commissione territoriale di Siracusa, è stata respinta dal tribunale di Caltanissetta con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., confermata in appello.
Il Giudice distrettuale, oltre a valorizzare l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo, apparso vago, contraddittorio e insufficientemente definito, ha considerato decisiva la carenza di prova dei fatti allegati, ritenendo che, anche nella materia della protezione internazionale – con specifico riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato e alle protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) decreto qualifiche – l’interessato sia tenuto a fornire almeno elementi indiziari a conferma dei fatti dedotti in giudizio.
La pronuncia ha poi escluso anche la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata con specifico riferimento alla regione di provenienza dell’interessato (art. 14, lett. c), mentre, quanto alla protezione umanitaria, ha posto in rilievo la carenza di una condizione di effettiva vulnerabilità soggettiva, oltre che di un significativo inserimento nel tessuto sociale ed economico italiano. Per la cassazione della sentenza A.I. propone ricorso in tre motivi.
Il Ministero dell’interno ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che, benché il ricorrente avesse reso dichiarazioni del tutto credibili, serie e dettagliate, la pronuncia abbia respinto la domanda per difetto di prova dei relativi presupposti, con una motivazione del tutto apparente, priva di un contenuto minimo di personalizzazione.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando al giudice di merito di aver esaminato la richiesta di protezione sussidiaria solo con riferimento all’area di provenienza del ricorrente, anziché – come era doveroso – all’intero territorio nazionale, occorrendo considerare i rischi derivanti dalla perdurante situazione di violenza indiscriminata, come attestata da plurime fonti informative (rapporto Easo 2017 e sito viaggiare-sicuri.it).
Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, art. 8 Cost. e 1 CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il rigetto della richiesta di permesso umanitario sia stata conseguenza della ritenuta impossibilità di accordare le altre forme di protezione, senza che il giudice distrettuale abbia autonomamente esaminato la specifica condizione di vulnerabilità del richiedente asilo e la situazione del paese di provenienza.
2. Il primo motivo è infondato.
Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, la Corte territoriale ha reputato decisiva la complessiva inattendibilità del richiedente asilo e il mancato assolvimento dell’onere della prova dei fatti dichiarati, sostenendo la necessità che l’interessato fornisse un supporto probatorio – almeno indiziario delle vicende personali rappresentate in giudizio, pur dando atto che nella materia della protezione internazionale tale onere probatorio deve ritenersi attenuato.
Oltre a non sussistere il denunciato vizio di motivazione, va posto in rilievo che già il tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo, con apprezzamento totalmente condiviso dalla Corte territoriale, giustificandosi – su tale presupposto – il diniego delle due forme di protezione principale.
E’ noto che l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).
L’obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta una domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.
In ogni caso, la censura suppone la possibilità di un sindacato di merito o di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo introdotto alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.
La nuova formulazione della norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – non sussistente nel caso in esame – che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e quindi la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/14).
3. Il secondo motivo è infondato.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 14, lett. c) decreto qualifiche), le condizioni di sicurezza interna devono essere vagliate con riferimento all’area di provenienza del richiedente asilo.
Come già precisato da questa Corte, l’istanza di protezione non può essere rigettata quando il ricorrente possa trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine ove non abbia motivo di temere di essere perseguitato o di subire danni gravi, ma non nel caso opposto, come quello in esame, in cui il luogo di provenienza non si connota per una violenza indiscriminata, poiché, in tali ipotesi, la concessione della protezione internazionale non trova alcuna giustificazione (Cass. 2294/2012, Cass. 8399/2014, Cass. 5674/2014; Cass. 28433/2018; Cass. 1376/2020).
Nel merito, il ricorso contrappone al contrario accertamento in fatto svolto dalla Corte di merito, riguardo all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata (tale da legittimare la concessione della protezione sussidiaria), una diversa rappresentazione della situazione di sicurezza interna del Pakistan, richiamando fonti informative (peraltro, quanto al sito viaggiaresicuri.it, neppure aventi una specifica funzione informativa qualificata, richiesta in tema di protezione: Cass. 8819/2020) che descrivono la presenza di fattori di instabilità politica, la consumazione di atti di terrorismo e di violenza, anche ad opera delle autorità locali, prospettando situazioni di contesto riferibili ad aree diverse da quelle di provenienza del ricorrente e che la Corte distrettuale ha motivatamente ritenuto (cfr., sentenza, pag. 9) insufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall’art. 14, lett. c), che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria (v. CGUE sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07), postula una situazione eccezionale, che può ravvisarsi solo in presenza di un conflitto armato e sempre che la violenza abbia raggiunto un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio nazionale, corra un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.
4. Il terzo motivo è infondato.
La pronuncia ha autonomamente valutato la richiesta di permesso umanitario, negando la stessa allegazione di una situazione di vulnerabilità soggettiva: come è evidenziato dal giudice distrettuale, il ricorrente non aveva provato né di rientrare in una delle categorie per le quali era configurabile una situazione di generale compromissione dei diritti fondamentali, né le circostanze che avevano determinato l’abbandono del paese di origine o l’integrazione eventualmente ottenuta in Italia, risultando carenti i gli specifici presupposti legittimanti la concessione del permesso umanitario.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021