Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34357 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24040-2019 proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO SASSI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 1472/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 17/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che T.E., nato in *****, aveva proposto nei confronti del provvedimento il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso.

T.E., con ricorso notificato il 11/7/2019, ha chiesto la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35 bis, commi 9 e 11 e degli art. 1, lett. e) e g), il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur avendo ammesso che la legislazione penale del Gambia continui a reprimere l’omosessualità prevedendo una pena detentiva che può arrivare al carcere a vita, ha rigettato tutte le domande di protezione internazionale proposte dal richiedente ritenendo che quest’ultimo, non essendovi accuse a suo carico, non rischia di essere perseguitato a causa del suo orientamento sessuale, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, in caso di rientro nel suo Paese d’origine, il richiedente rischierebbe di essere perseguitato nel momento in cui volesse manifestare liberamente il suo orientamento sessuale, essendo stato già imprigionato per tale motivo.

1.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito alla necessità di disporre, pur in mancanza di videoregistrazione, l’audizione del ricorrente richiesta nel ricorso introduttivo, pur avendo l’onere di cooperare nell’accertamento dei fatti, anziché limitarsi a valutare solo le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale imputando al richiedente le lacune del relativo procedimento.

1.3. Il racconto svolto dal richiedente, del resto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, risulta essere comprovato dalle notizie relative alla situazione del suo Paese d’origine.

1.4. Palesemente infondati, poi, ha proseguito il ricorrente, sono i dubbi sulla credibilità in ordine alla storia narrata dal richiedente il quale, infatti, ha riferito ogni dettagli utili in ordine ai fatti che l’hanno indotto ad abbandonare il proprio Paese d’origine, narrando una storia che, lungi dall’essere contraddittoria, è risultata chiara e meticolosa nonché scevra da ogni forma di incongruenza, e trova conferma nelle fonti richiamate. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non e’, del resto, affidata alla mera opinione del giudice, da compiere sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.5. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, senza valutare i documenti allegati e senza adempiere ai suoi doveri di completa acquisizione documentale e di cooperazione istruttoria officiosa in ordine alla attuale situazione del suo Paese di provenienza, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza, tuttavia, considerare il pericolo che corre il richiedente di rimanere vittima di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che, come risulta dalle fonti internazionali, coinvolgono l’intero territorio del suo Paese d’origine.

2.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui è articolato.

2.2. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente (che ha indotto il tribunale a ritenere indimostrato in giudizio il suo orientamento sessuale) costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

2.3. Nel caso di specie, il tribunale ha inequivocamente ritenuto che il racconto svolto dal richiedendo in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese (esposto a p. 3 del decreto impugnato, vale a dire scoperta della sua omosessualità ed il timore di essere esposto a persecuzione) non fosse credibile (v. il decreto impugnato, p. 4), in quanto “estremamente generico e lacunoso”) ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. a), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se lo stesso “ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile.

2.4. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto che il ricorrente non ha specificamente censurato né con la deduzione del vizio di motivazione mancante ovvero apparente né con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata.

2.5. E l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), come in effetti ha deciso il tribunale (v. il decreto impugnato, p. 4), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.6. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va ribadito il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit., poiché, in quest’ultimo caso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020). Peraltro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

2.7. La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.8. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che, in Gambia, dal quale il richiedente proviene, non sussiste, pur a fronte della minaccia globale del terrorismo, una Ric. 2019 n. 24040 – Sez. 2 – c.c. 9 marzo 2021 situazione di violenza da conflitto armato interno di livello e diffusione così elevati da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona (v. il decreto impugnato, p. 4).

2.9. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio (rimanendo irrilevante la mera insufficienza della motivazione: Cass. SU n. 8053 del 2014), non è stato censurato dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie concreta diversa rispetto a quella accertata dal tribunale e più favorevole alla ragioni del richiedente. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020).

2.10. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – non solo di dedurre l’esistenza di un conflitto armato che abbia determinato una situazione di violenza indiscriminata ed il timore di subire in caso di rimpatrio un grave danno alla vita o alla persona, ma anche di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione del tutto apparente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria omettendo, tuttavia, di valutare la condizione di vulnerabilità in cui il richiedente verserebbe in caso di rimpatrio tanto in ragione della sua giovanissima età e della sua vicenda personale, tanto più se si considerano i traumi subiti nei paesi di transito, quanto per l’allarmante situazione sociopolitica del Paese da cui proviene, che si trova in una situazione di insicurezza ed instabilità tale da determinare la violazione dei diritti fondamentali della persona.

4.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.2. Nel caso di specie, la decisione impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente sul rilievo, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale, come la sussistenza di patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia, che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (a nulla, quindi, rilevando, ove tali fatti siano stati comunque valutati, che non tutti gli elementi di prova siano considerati dal giudice di merito). Il ricorrente, invece, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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