LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26980-2019 proposto da:
I.M., dichiaratamente rappresentato e difeso dall’avv. GIORGIO DE SERIIS e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da I.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.M. affidandosi ad un unico motivo, non rubricato.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorrente non ha depositato, in uno al ricorso, la procura speciale per il giudizio in Cassazione, prevista espressamente, a pena di inammissibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2.
All’omissione consegue, appunto, l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, poiché l’atto notificato dal Ministero non presenta i requisiti minimi del controricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021